Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 27 pagine
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pubblico per le cessazioni di quote sociali poiché la soluzione proposta produrrebbe per i registri cantonali di commercio un notevole sovraccarico di lavoro impossibile da conteggiare alle società attraverso gli emolumenti. AR chiede infine che nel contratto di trasferimento non si debba più fare riferimento ai diritti e agli obblighi statutari di cui all'articolo 777a capoverso 2 CO e che venga stralciato il corrispondente passaggio all'articolo 785 capoverso 2 AP-CO.
4.7. Cause di scioglimento (abrogazione dell’art. 821 cpv. 2 AP-CO)
Per quanto riguarda l’agevolazione della disposizione formale, di cui al capoverso 2, concernente la deliberazione di scioglimento da parte dell'assemblea dei soci di una Sagl, si rimanda sostanzialmente ai pareri già espressi dai partecipanti (cfr. p.ti 3.3 e 3.12).
5. Modifiche del diritto della società cooperativa (art. 828, 830, 832, 833, 834, 836, 888 AP-CO)
5.1. In generale
Alcuni partecipanti (SG, TG, ZH, PPD, Conferenza delle autorità RC) sono del parere che il diritto della società cooperativa vada profondamente rivisto e che le modifiche proposte costituiscano una soluzione insoddisfacente, pertanto suggeriscono di prendere in considerazione una revisione totale di tale diritto. AI esprime un'opposizione di principio alle modifiche legislative proposte.
5.2. Definizione legale (art. 828 AP-CO)
Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) deve essere possibile combinare azione comune e utilità pubblica: le cooperative di costruzione di abitazioni ad esempio perseguono spesso un obiettivo misto. In futuro pertanto la legge dovrà ammettere anche le forme ibride.
5.3. Costituzione (art. 830 AP-CO)
Molti partecipanti (BE, BS, NW, SH, SO, ZG, BNV, PEV, LNV, mll, FAV) condividono il principio, sancito dal nuovo capoverso 1, secondo cui il requisito formale dell'atto pubblico vada applicato anche alla costituzione di una società cooperativa poiché, secondo BE, BS e BNV, non si giustifica un trattamento differente rispetto alle altre società di capitali. Inoltre, secondo ZG, la qualità della documentazione presentata sarebbe migliore. Alcuni partecipanti favorevoli temono tuttavia che inasprendo i requisiti formali si verrebbe meno agli obiettivi perseguito dall'avamprogetto (mll) ed è probabile che gli interessati respingano l'obbligo dell’atto pubblico (NW, ZG).
Diversi partecipanti (SG, Conferenza delle autorità RC, Notariatskammer BS, Zürcherisches Notarenkollegium) respingono espressamente l'obbligo dell'atto pubblico in caso di costituzione di una società cooperativa. La Notariatskammer BS motiva il proprio parere negativo con il fatto che l'introduzione dell'atto pubblico in caso di società cooperative non soddisfa alcuna reale necessità, mentre per SG costituirebbe un onere finanziario.
Secondo alcuni partecipanti (BE, OW, SO, SZ, TI, Zürcherisches Notarenkollegium), l’esonero dall'obbligo dell'atto pubblico, di cui al capoverso 2, in caso di costituzione di una società cooperativa causerebbe un onere supplementare alle autorità del registro di commercio poiché i documenti redatti dai non addetti ai lavori sono spesso incompleti o presentano una serie di errori.
Secondo diversi partecipanti (BS, NW, SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) inoltre il testo del capoverso 2 non è formulato in modo soddisfacente per via del passaggio «effettuati in denaro» che appare anche contraddittorio poiché la prestazione pecuniaria può riferirsi solamente all'emissione di certificati di quota.
5.4. Statuto (art. 832 n. 1 e 3-5 AP-CO)
BE approva espressamente la riduzione al minimo necessario del contenuto prescritto dalla legge. Tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) esprimono un parere