Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/142: Modifica del codice delle obbligazioni (Diritto del registro di commercio e adattamento del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa) e del diritto della sorveglianza dei revisori · 27 pagine

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9. Disposizioni transitorie (art. 1–5 AP-Disp. trans.)

9.1. Regole generali (art. 1 AP-Disp. trans.)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 1 AP-Disp. trans.

9.2. Obbligo d'iscrizione degli istituti di diritto pubblico (art. 2 AP-Disp. trans.)

Nessun partecipante si è espresso in merito all'articolo 2 AP-Disp. trans.

9.3. Notificazione (art. 3 AP-Disp. trans.)

Due partecipanti (SO, ZG) criticano la disposizione in quanto ritengono la proposta poco rispondente alle esigenze dei cittadini. SO fa notare che gli scambi commerciali si complicherebbero inutilmente per le piccole imprese, mentre per VS la notificazione esclusivamente elettronica avrebbe un effetto negativo sull'accesso agli uffici cantonali del registro di commercio. VbN suggerisce piuttosto di incentivare il passaggio alla notificazione elettronica attraverso la tariffa degli emolumenti. Per SO e FSA deve continuare ad essere possibile presentare notificazioni e documenti giustificativi in formato cartaceo. Per VbN l'obbligo delle notificazioni elettroniche è giustificato esclusivamente per avvocati e notai.

Per contro suissetec approva espressamente il previsto termine transitorio ritenendolo adeguato. UR invece raccomanda di portarlo a dieci anni.

9.4. Conferimenti (art. 4 AP-Disp. trans.)

Secondo tre partecipanti (AR, ZG, veb.ch) la disposizione dovrebbe prevedere un termine transitorio per l’adeguamento della liberazione delle azioni. ZG propone che la mancata liberazione successiva entro i termini abbia come conseguenza lo scioglimento e la liquidazione giudiziali dell'ente giuridico secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. Lo Zürcherisches Notarenkollegium chiede l’inammissibilità della liberazione successiva parziale.

9.5. Modifica dello statuto delle società cooperative (art. 5 AP-Disp. trans)

Secondo tre partecipanti (SG, ZH, Conferenza delle autorità RC) il termine proposto per modificare lo statuto mediante forma scritta semplice è troppo breve e uno di loro boccia completamente la disposizione transitoria. UR inoltre è del parere che le costituzioni e le modifiche statutarie, precedenti all'entrata in vigore della presente modifica, debbano valere in modo illimitato. Le nuove prescrizioni vanno applicate solamente alle costituzioni e alle modifiche statutarie disposte dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Una simile soluzione mitigherebbe gli effetti dell'obbligo dell'atto pubblico nel diritto della società cooperativa.

10. Lacune nell'organizzazione dell’associazione (art. 69c AP-CC)

Quattro partecipanti (BS, TG, ZG, USC) approvano espressamente l'ampliamento del diritto di rivolgersi al giudice in caso di lacune organizzative di un'associazione. In merito al testo dell'articolo 731b capoverso 1 AP-CO, ZG fa presente che anche l'assenza di domicilio legale andrebbe indicata come ragione per sollecitare le misure necessarie di cui all'articolo 69c capoverso 1 AP-CC.

Per quanto riguarda la procedura in caso di lacune organizzative, si rimanda anche ai pareri espressi dai partecipanti in marito all'articolo 937b AP-CO (p.to 1.17).

11. Soppressione dell'indivisione (art. 336-348 AP-CC art. 13d titolo finale)

Quattro partecipanti (BS, SO, USC, UDC) appoggiano o condividono espressamente l'abolizione di questo regime; USC suggerisce inoltre che venga automaticamente applicata alle indivisioni esistenti la normativa sulla società semplice dopo un termine transitorio di dieci anni.

Tuttavia la proposta di abolizione viene anche respinta in quanto i motivi della soppressione non convincono del tutto: questa istituzione raccoglie ancora un certo interesse giuridico