Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

cessario. A seconda della situazione, gli esercenti potrebbero dover effettuare a breve termine versamenti supplementari che, in caso di forte ribasso dei mercati borsistici, potrebbero comportare un importante onere finanziario.

Il progetto di revisione dell'ordinanza prevede, al posto di un "atterraggio di precisione", un margine di oscillazione anche dal momento della messa fuori servizio definitiva fino al termine dell'obbligo di contribuire (cfr. n. 1.2.5.1). Al termine dell'obbligo di contribuire, se i Fondi dovessero presentare uno scoperto, verrebbe concesso agli esercenti un termine congruo per versare l'importo mancante. Per contro, in caso di eccedenza, l'importo in eccesso dovrebbe essere rimborsato entro un termine prefissato agli esercenti.

Il prolungamento dell'obbligo di contribuire (cfr. n. 1.2.4) può ridurre ulteriormente la problematica dell'"atterraggio di precisione" e avvicinare quindi il momento a partire dal quale non sono più dovuti contributi.

1.2.6 Rimborso

Secondo l'attuale OFDS, se il capitale accumulato supera il capitale necessario per coprire i presunti costi di disattivazione o di smaltimento, la differenza è rimborsata entro un termine adeguato, prendendo in considerazione la struttura dell'investimento (art. 13 cpv. 4 OFDS). Questa materia è disciplinata in modo dettagliato nel regolamento della Commissione. È ora opportuno indicare i dettagli nell'OFDS.

È giusto che possano essere effettuati rimborsi all'esercente di un impianto nucleare durante la fase d'esercizio, in particolare quando le spese di smaltimento dell'esercente aumentano prima della messa fuori servizio definitiva, sgravando di conseguenza i Fondi.

L'obbligo di rimborso dopo la messa fuori servizio deve essere mantenuto, se il capitale accumulato supera il capitale necessario per coprire i presunti costi di disattivazione o di smaltimento (art. 13a cpv. 1 e 2). In caso contrario, se il reddito da capitale fosse maggior del previsto nei Fondi rimarrebbero risorse in eccesso non richieste. Tuttavia non dovrà essere effettuato alcun rimborso se dovessero esservi dubbi sul rispetto dell'obbligo di versamento, per esempio in seguito alla dichiarazione di fallimento di uno dei proprietari tenuti a versare contributi (art. 13a cpv. 4).

1.2.7 Temi non considerati nell'attuale revisione dell'OFDS

1.2.7.1 Ampliamento delle garanzie

Nel contesto della discussione sulla necessità di procedere a una revisione dell'OFDS sono state avanzate richieste di misure supplementari per garantire la copertura, come per esempio l'introduzione di un diritto di rivalsa sugli azionisti (estensione della responsabilità civile agli azionisti) o di una responsabilità solidale nel gruppo, nonché l'introduzione di prescrizioni sul capitale minimo, di garanzie o di contratti di garanzia, di fideiussioni o di una soluzione di carattere assicurativo (cfr. n. 1.2.2). Queste soluzioni, tuttavia, sollevano diverse questioni di carattere costituzionale e potrebbero quasi tutte essere attuate solamente con una modifica delle LENu. Sono quindi fondamentalmente da preferire misure che assicurino un finanziamento complessivo, e vicino nel tempo, dei Fondi. Queste richieste di misure di garanzie supplementari potranno eventualmente essere esaminate in modo approfondito nel quadro di una futura modifica della LENu.