Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

menti specifici per le principali componenti, dipendenti dallo stato di avanzamento del progetto. Ciò dovrebbe avvenire ogni cinque anni, dopo ogni studio sui costi. In considerazione della mancanza di valori empirici di riferimento, per la prima fissazione dell'entità del supplemento di sicurezza nel quadro della presente revisione dell'OFDS appare opportuno basarsi sulle valutazioni dell'IFSN, che indica un'incertezza del 30% nelle stime dei costi di disattivazione e di smaltimento. Al momento attuale si può quindi fissare un supplemento di sicurezza pari al 30%.

Un supplemento del 30% copre per un periodo di 18 anni un aumento dei costi reale annuo che supera l'indice svizzero dell'1'5%. Se ci riferisce all'aumento dei costi reale osservato (4,0% e, rispettivamente, 2,7% per il Fondo di disattivazione e per il Fondo di smaltimento nel periodo 2001–2011), un supplemento del 30% arriva a coprire un periodo di circa sette e, rispettivamente, dieci anni. A questo riguardo occorre osservare che, secondo i piani attuali, le ultime attività di smaltimento si svolgeranno solamente nel 2116 (chiusura dei depositi in strati geologici profondi). Dopo questo periodo di 18 anni, quindi, non vengono più presi in considerazione ulteriori aumenti specifici dei costi superiori all'inflazione.

Dal punto di vista attuale non si può escludere che questi costi aumentino fortemente anche nei prossimi decenni. Gli studi sui costi degli anni 2001, 2006 e 2011 coprono un orizzonte temporale di dieci anni. Con il prossimo studio sui costi ordinario del 2016, saranno acquisite ulteriori conoscenze in merito all'aumento dei costi specifico nel settore della disattivazione e dello smaltimento. Se troveranno conferma gli aumenti dei costi finora rilevati, potrebbe risultare opportuno modificare il modello per il calcolo dei contributi annui e sostituire il supplemento di sicurezza con un tasso percentuale che rispecchi l'aumento reale dei costi.

Con il progredire del progetti, inoltre, dovrebbero ridursi le incertezze e risultare più precise le stime dei costi. Sarà quindi importante, in futuro, verificare ogni cinque anni, dopo la presentazione di ciascun nuovo studio si costi, se ulteriori aumenti dei costi rendano necessaria la modifica dei parametri e se gli esercenti debbano eventualmente, attraverso una modifica del modello, versare nei Fondi ulteriore denaro sotto forma di contributi annuali più elevati per il periodo residuo.

Il prolungamento dell'obbligo di contribuire anche oltre la durata d'esercizio e fino al momento in cui gli obblighi di disattivazione e di smaltimento sono compiuti, previsto dalla revisione dell'OFDS, riduce il rischio che la Confederazione debba partecipare alla copertura dei costi di disattivazione e di smaltimento. In questo modo si contrasta il fatto che il supplemento del +30% ha un effetto limitato nel tempo (18 anni).

La ripetizione quinquennale degli studi sui costi e la conseguente ridefinizione dei contributi per il successivo periodo di tassazione consente di tenere conto, in sede di definizione dei futuri contributi annui, di eventuali aumenti dei costi superiori al tasso di rincaro annuo dell'1,5% ipotizzato.

Conclusione:

L'aumento dei costi rilevato negli studi sui costi svolti finora copre un arco di dieci anni. Con il prossimo studio sui costi del 2016 saranno disponibili ulteriori conoscenze che riguarderanno inoltre un periodo di osservazione più lungo. Di conseguenza, per il momento appare opportuno adottare la soluzione che prevede un supplemento di sicurezza sui costi calcolati, che consente di tenere conto per i prossimi 18 anni dei possibili tassi specifici di aumento dei costi. I futuri studi sui costi costituiranno la base per le revisioni dell'ordinanza che dovranno eventualmente essere effettuate, e nelle quali si potrà adeguare il supplemento di sicurezza.