Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Articolo 22: Comitati e gruppi specializzati

bis

Capoverso 1

La modifica rappresenta un adeguamento alle regole di rappresentanza nella Commissione (art. 21 cpv. 2). Il rapporto di forza deve essere regolamentato qui.

Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Articolo 29: Vigilanza

Capoversi 2-3

Si stabilisce ora espressamente che il Consiglio federale ha la competenza di approvare i rapporti annuali e di dare scarico alla Commissione. Il tenore dell'articolo non cambia rispetto a quello attuale. Se rileva situazioni irregolari, il Consiglio federale mantiene la facoltà di non concedere l'approvazione o lo scarico.

Sezione 10: Disposizioni finali

Articolo 32: Abrogazione

L'attuale disposizione transitoria, che fa riferimento alle centrali nucleari sprovviste di una licenza d'esercizio a tempo indeterminato, ha perso efficacia giuridica in seguito alla sentenza del Tribunale federale del 28 marzo 2013 in merito al procedimento 2C_347/2012 riguardante l'abolizione del limite temporale della licenza d'esercizio della centrale nucleare di Mühleberg. Può quindi essere abrogata.

Articolo 32a: Definizioni

Il nuovo allegato contiene alcuni concetti e definizioni fondamentali per l'amministrazione dei Fondi, che sono attualmente contenuti in gran parte nel regolamento (non pubblicato) della Commissione dei Fondi. Gli eventuali necessari adeguamenti all'evoluzione della scienza e della tecnica o agli standard di contabilità riconosciuti devono essere demandati al Dipartimento.