Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Art. 8 Riscossione dei contributi e basi di calcolo

Capoverso 1

Al momento della messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, il capitale necessario per la disattivazione e lo smaltimento deve essere in linea di principio accumulato nei Fondi tenuto conto del reddito del capitale e sulla base di un modello attuariale. Il calcolo dei contributi e la loro riscossione devono orientarsi a questo obiettivo, anche se è possibile che non venga mai raggiunto con sicurezza assoluta, a causa dei lunghi orizzonti temporali, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento, e dei corrispondenti investimenti.

Capoverso 2

L'attuale capoverso 1 diventa il capoverso 2 e il testo viene precisato per chiarire che l'uniformità dei contributi si riferisce al periodo di contribuzione dei singoli proprietari tenuti al versamento.

Articolo 8a: Importo dei contributi

Per questa disposizione si rimanda al numero 1.2.3.

Articolo 9: Tassazione e tassazione intermedia fino alla messa fuori servizio definitiva

Le modifiche dei capoversi 2 e 3 introducono una nuova disciplina per la tassazione intermedia relativa ai contributi. La ragioni di una tassazione intermedia sono, come finora, forti oscillazioni nell'evoluzione dei presunti costi di disattivazione e di smaltimento o del capitale dei Fondi.

Vengono ora fissati nell'ordinanza i margini di oscillazione per le variazioni con rilevanza diretta per i contributi dell'evoluzione dei costi di smaltimento e dell'evoluzione del capitale. È previsto che le variazioni dei costi di disattivazione e di smaltimento presunti che rientrano in una fascia di oscillazione del 10% rispetto all'ultimo calcolo dei costi non comportino alcuna tassazione intermedia. Scatta invece una tassazione intermedia se il valore del capitale accumulato nel Fondo (il cosiddetto valore effettivo, cfr. la spiegazione nel previsto allegato all'ordinanza), risulta inferiore di oltre il 10% al valore auspicato (il cosiddetto valore teorico; cfr. la spiegazione contenuta nell'allegato) per due anni consecutivi (in merito a questo margine di oscillazione inferiore, cfr. numero 1.2.5.1, ultimo paragrafo). In occasione della tassazione intermedia, la Commissione decide se è necessario procedere immediatamente a una nuova fissazione dei contributi. Le vigenti prescrizioni in materia di versamento dei contributi (capoversi 4 e 5) attribuiscono già oggi alla Commissione il necessario margine di manovra per quanto concerne termini di pagamento e pagamenti rateali.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che, in caso di messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare, ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a deve essere effettuato, in linea di principio, un nuovo calcolo dei costi presunti e quindi una nuova tassazione intermedia; il nuovo calcolo, tuttavia (in virtù del nuovo art. 4 cpv. 4) può eventualmente essere posticipato alla successiva scadenza ordinaria.

Articolo 9a: Tassazione e tassazione intermedia dopo la messa fuori servizio definitiva

Poiché l'obbligo di contribuire viene prolungato in virtù del nuovo articolo 7, il ritmo quinquennale ordinario per il calcolo dei costi e la tassazione non viene interrotto. Al momento della messa fuori servizio