Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

1.2.4 Durata dell'obbligo di contribuire

Secondo il testo attualmente vigente dell'OFDS l'obbligo di contribuire termina con la messa fuori servizio dell'impianto nucleare (art. 7). Questa limitazione temporale era stata introdotta per garantire che gli importi necessari per la copertura dei costi fossero presenti nei Fondi al momento della messa fuori servizio.

A tale riguardo, il messaggio concernente la LENu recita: L’obbligo comincia con la messa in esercizio dell’impianto e dura finché i compiti di spegnimento e di smaltimento sono terminati. (FF 2001 2481). Gli obblighi di disattivazione (spegnimento) sono adempiuti quando i lavori di disattivazione (art. 29 LENu) sono terminati; gli obblighi di smaltimento sono invece adempiuti quando le scorie sono state trasportate in un deposito in strati geologici profondi e i mezzi finanziari richiesti per la fase di osservazione e per l'eventuale chiusura sono assicurati (art. 31 cpv. 2 lett. a LENu).

In considerazione dei rischi esistenti per la Confederazione, appare giustificato prolungare la durata dell'obbligo di contribuire anche oltre il momento della messa fuori servizio definitiva. I seguenti argomenti depongono a favore del prolungamento dell'obbligo di contribuire anche dopo la messa fuori servizio definitiva:

- la Confederazione è oggi responsabile a titolo sussidiario per tutti i gestori e per un arco di tempo molto lungo. Il prolungamento dell'obbligo di contribuire anche dopo la messa fuori servizio definitiva consente di ridurre in misura adeguata questo rischio;

- le divergenze del reddito da capitale e dell'incremento dei costi rispetto ai valori attesi possono essere compensate in tempi brevi attraverso i Fondi;

- il prolungamento dell'obbligo di contribuire riduce il rischio che gli esercenti degli impianti debbano trovarsi di fronte, più tardi, a richieste integrative ingenti, oppure che si debbano chiamare in causa gli obblighi assimilabili a una responsabilità solidale degli altri gestori.

Per quanto riguarda la durata concreta dell'obbligo di contribuire, per i costi di disattivazione ci si può basare sul succitato principio enunciato nel messaggio concernente la LENu, secondo cui l'obbligo dura finché i compiti di disattivazione (spegnimento) sono terminati. Per i costi di smaltimento, si pone la questione di quanto a lungo possa durare l'obbligo di contribuire, in particolare per tenere conto del principio costituzionale della proporzionalità. La durata dell'obbligo di contribuire deve quindi essere differenziata nel modo seguente: per il Fondo di disattivazione, sino alla fine dei lavori di disattivazione; per il Fondo di smaltimento, sino al trasferimento delle scorie in un deposito in strati geologici profondi (art. 7 cpv. 2).

1.2.5 Definizione del valore teorico, margini di oscillazione, "atterraggio preciso"

1.2.5.1 Definizione del valore teorico e margini di oscillazione

La definizione di un valore teorico o di una curva di valori teorici (cioè l'ammontare di ogni Fondo da raggiungere teoricamente ogni anno) in relazione alle somme accumulate nei due Fondi e di un margine di oscillazione superiore e inferiore in relazione alla curva teorica definita serve a mantenere sulla giusta rotta, in vista della messa fuori servizio definitiva dei singoli impianti, il valore del capitale accumulato nonostante eventuali oscillazioni delle quotazioni sul mercato dei capitali.

Il valore teorico e i margini di oscillazione sono attualmente definiti nel regolamento della Commissione (organo direttivo dei due Fondi). Questi punti sono sempre più oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica, ragion per cui è opportuno inserirli ora direttamente nell'OFDS.