Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

definitiva, tuttavia, come già previsto dall'attuale articolo 4 capoverso 2, viene effettuato un nuovo calcolo dei presunti costi di disattivazione e di smaltimento, nonché una tassazione intermedia per il resto del periodo di tassazione. Nelle tassazioni ordinarie successive non vengono riscossi contributi quando il valore effettivo del capitale accumulato nel Fondo non è inferiore di oltre il 10% al valore teorico (in merito a questo margine di oscillazione inferiore, cfr. numero 1.2.5.1, ultimo paragrafo). Occorre osservare che l'articolo 9a è applicabile anche in caso di messa fuori servizio definitiva "anticipata", vale a dire quando la centrale nucleare in questione è rimasta in servizio per meno di 50 anni (art. 8 cpv. 2). Per il resto, si applica per analogia l'articolo 9. Questo significa che anche dopo una messa fuori servizio definitiva al di fuori delle tassazioni ordinarie, possono essere effettuate tassazioni intermedie ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2, se sono soddisfatte le condizioni ivi indicate. Parimenti si applica l'articolo 9 capoverso 4 segg. sugli eventuali versamenti dei contributi. A questo riguardo, la Commissione, tenendo conto per esempio della situazione finanziaria dei proprietari tenuti a versare contributi (composizione dei patrimoni dei Fondi e situazione di borsa), deve poter accordare termini di pagamento fino a dieci anni.

Articolo 9b: Conteggio al termine dell'obbligo di contribuire

La nuova disposizione stabilisce ora espressamente che al termine dell'obbligo di contribuire, i Fondi devono inviare un conteggio ai proprietari tenuti a versare i contributi. Se risulta che i contributi dovuti non sono stati versati integralmente, i contributi mancanti vengono fatturati e devono essere versati entro cinque anni.

Sezione 4: Pretese

Articolo 13: Capitale accumulato

Il capoverso 4 deve essere abrogato e inserito in una nuova forma nel nuovo articolo 13a.

Articolo 13a: Rimborso

Gli attuali diritti di rimborso di cui godono i proprietari tenuti a versare i contributi sono adeguati e devono essere mantenuti (cfr. n. 1.2.6). Si può avere diritto a un rimborso quando, dalle verifiche periodiche dei costi, emerge che i costi di disattivazione e di smaltimento risultano più bassi di quanto ipotizzato. Il rimborso tiene anche conto della possibilità che l'effettivo reddito del capitale sia superiore per un periodo di diversi anni al valore previsto. Per la definizione del momento del rimborso, alla Commissione viene attribuito un certo margine di apprezzamento; la sua decisione potrà dipendere in particolare dalla situazione d'investimento dei Fondi.

Capoverso 1

Questo capoverso si riferisce al periodo precedente la messa fuori servizio definitiva di un impianto nucleare. L'articolo 13 capoverso 4 attualmente in vigore viene precisato, in particolare in considerazione dei nuovi concetti definiti nell'allegato all'ordinanza (valore effettivo, valore matematico). Viene stabilito che un rimborso può essere richiesto solamente se il capitale accumulato (valore effettivo) supera per almeno due anni consecutivi il capitale necessario (valore matematico).

Capoverso 2