Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

futuro, il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento dovrà essere calcolato ogni 5 anni, conformemente all'articolo 4 OFDS.

1.2.7.4 Contratti di assicurazione e valuta

Secondo l'articolo 10 OFDS, con l'approvazione della Commissione gli esercenti possono versare i loro contributi sotto forma di titoli o, nella misura massima del 25% sotto forma di contratti di assicurazione o garanzie. Sebbene non sia finora ancora stato fatto uso dello strumento del contratto di assicurazione, esso dovrebbe essere mantenuto nell'OFDS, da un lato perché viene considerato uno strumento valido e dall'altro perché i contributi sotto questa forma sono limitati. Lo strumento dei contratti assicurativi deve quindi essere mantenuto.

Anche la possibilità di versare contributi nei Fondi sotto forma di titoli deve essere mantenuta. Un versamento sotto forma di titoli può essere opportuno nell'ottica di un possibile risparmio di spese di transazione. A questo riguardo occorre osservare che la Commissione, nel caso particolare, accetterebbe unicamente titoli il cui valore di mercato fosse determinabile in modo univoco e che fossero negoziabili sul mercato della liquidità.

Per quanto concerne la valuta svizzera (art. 17 OFDS), si osserva che se si introducesse una seconda valuta oltre al franco svizzero, sarebbe necessario definire una doppia strategia di investimento, con un conseguente notevole dispendio supplementare. Inoltre, l'introduzione di una seconda valuta non è necessaria. Allo stato attuale delle conoscenze, in futuro i costi di disattivazione e di smaltimento espressi in euro saranno pari a meno del 20% del totale. Non deve quindi essere introdotta nessun'altra valuta oltre al franco svizzero.

1.2.8 Costi della fase successiva all'esercizio

Dopo lo spegnimento definitivo dl una centrale nucleare, oltre ai costi di disattivazione e ai costi di smaltimento delle scorie radioattive vi sono i costi della fase successiva all'esercizio. Si tratta di costi per le misure di mantenimento della sicurezza nucleare e di radioprotezione e per la sorveglianza del sito, nonché di costi per l'esercizio dell'infrastruttura (per es. costi per il personale, manutenzione corrente, assicurazioni).

Questi costi, che ammontano a circa 1,7 miliardi di franchi, non sono attualmente presi in considerazione dall'OFDS e non devono quindi essere prefinanziati attraverso versamenti nei Fondi.

Si pone la questione se si voglia assicurare il finanziamento di questi costi analogamente a quanto previsto dall'articolo 82 LENu. A questo riguardo occorrerebbe tuttavia una base legale che sarebbe necessario introdurre in occasione di una prima revisione della LENu.

1.3 Costi relativi alle scorie radioattive provenienti da applicazioni mediche, industriali e dalla ricerca (scorie MIR)

La Confederazione è responsabile dello smaltimento delle scorie MIR. Il Consiglio federale ha preso conoscenza, l'ultima volta il 17 febbraio 2000, dei costi di smaltimento previsti, pari a 360 milioni di franchi. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta elaborando un documento interlocutorio che illustra, fra l'altro, i costi previsti per la disattivazione degli impianti di ricerca della Confederazione e per lo smaltimento delle scorie radioattive del settore MIR. Il documento dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio federale nella primavera del 2014.