Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
2. Commento ai singoli articoli
Sezione 2: Costi
Articolo 4: Calcolo dei costi di disattivazione e di smaltimento
Capoverso 4
Il completamento di questo articolo con un capoverso 4 è dovuto al nuovo testo dell'articolo 7 (durata dell'obbligo di contribuire), che prevede l'estensione dell'obbligo di contribuire al di là del momento della messa fuori servizio definitiva. È infatti ipotizzabile che la messa fuori servizio definitiva di un impianto avvenga poco prima del momento del calcolo quinquennale dei costi di cui all'articolo 4 capoverso 1. Non ha molto senso effettuare due calcoli dei costi a poca distanza di tempo l'uno dall'altro (secondo l'art. 4 cpv.1 e l'art. 4 cpv. 2 lett. a). La Commissione deve quindi poter essere autorizzata, in casi del genere, a posticipare alla successiva scadenza ordinaria dopo la messa fuori servizio definitiva il nuovo calcolo dei costi che si renderebbe necessario a causa della messa fuori servizio stessa.
Occorre osservare l'adeguamento della terminologia: in accordo con la LENu, nell'OFDS si parla ora espressamente di messa fuori servizio definitiva, dato che una messa fuori servizio temporanea non implica costi di disattivazione e non comporta l'applicazione della presente ordinanza (cfr. spiegazioni in allegato).
Articolo 5: Costi amministrativi dei Fondi
Capoverso 1 lettera b:
L'integrazione contiene una precisazione dei costi amministrativi e corrisponde alla prassi attuale.
Sezione 3: Obbligo di contribuire e importo dei contributi
Articolo 7: Durata dell'obbligo di contribuire
È altamente probabile che l'auspicato valore da raggiungere del capitale dei Fondi non sia conseguito al momento della messa fuori servizio definitiva di una centrale o che sia in forse dopo la messa fuori servizio stessa. Le ragioni potrebbero essere, da un lato, il margine di oscillazione ammesso per le divergenze e, dall'altro lato, incrementi dei costi o oscillazioni sul mercato dei capitali dopo la messa fuori servizio.
Appare quindi giustificato prolungare la durata dell'obbligo di contribuire anche oltre il momento della messa fuori servizio definitiva (cfr. anche n. 1.2.4).
Fondamentalmente, viene mantenuto l'obiettivo che, al momento della messa fuori servizio definitiva dell'impianto nucleare, il capitale accumulato in ciascun Fondo abbia raggiunto l'importo dei presunti costi di disattivazione o di smaltimento (cfr. art. 8 cpv. 1). in linea di principio, dopo la messa fuori servizio definitiva, si continua ad effettuare, ogni cinque anni, un esame dei costi presunti e una tassazione. Se da ciò emerge che i capitali presenti nei Fondi sono sufficienti a coprire i presunti costi di disattivazione e di smaltimento, non vengono più riscossi contributi. In applicazione dell'articolo 9a, vengono nuovamente fissati contributi con una tassazione o una tassazione intermedia quando sono soddisfatte le condizioni indicate nell'articolo stesso.