Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/45: Modifica dell'ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 23 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Sezione 7: Accantonamenti per i costi di smaltimento prima della messa fuori servizio definitiva delle centrali nucleari

Articolo 19:

Capoverso 1

Qui viene unicamente adeguata la terminologia riguardante la messa fuori servizio definitiva (cfr. commento all'art. 4 cpv. 4).

Sezione 8: Organizzazione

Articolo 20: Organi

Capoverso 3

Il capoverso 3 contiene un adeguamento al diritto vigente. L'ordinanza del 3 giugno 1996 sulle commissioni (RS 172.31) e l'ordinanza del 12 dicembre 1996 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari (RS 172.311) non sono più in vigore. Queste disposizioni sono state sostituite dalla modifica dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1 - cfr. RU 2008 5949, in vigore dal 01.01.2009).

Le Commissioni che amministrano il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento non sono commissioni extraparlamentari, in quanto non prestano consulenza al Consiglio federale o all'Amministrazione federale ai sensi dell'articolo 57a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010).

Nonostante ciò, per le indennità da versare ai membri, è opportuno applicare per analogia le disposizioni in materia di commissioni extraparlamentari. L'entità dell'indennità si basa sulle diarie per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/B, stabilite nell'Allegato 2 della OLOGA. Ciò garantisce che i membri possano continuare a ricevere indennità paragonabili a quelle attuali.

Articolo 21a: Indipendenza

Questo nuovo articolo ricalca le disposizioni in materia di indipendenza contenute nell'articolo 4 dell'ordinanza del 12 novembre 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN; RS 732.21). Per indipendenza ai sensi di questa disposizione si intende la mancanza di qualsivoglia legame di dipendenza con i proprietari delle centrali nucleari. Il requisito dell'indipendenza non vale ovviamente per i membri della Commissione che, ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2, assicurano la rappresentanza dei proprietari.