Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

giornamenti e le nuove versioni del registro cagionati da modifiche del diritto o esigenze federali.»

BE osserva che dal 1° gennaio 2013 potrà essere documentato in Infostar il luogo in cui è depositato il mandato precauzionale. Si tratta di un’iscrizione estranea al registro, che gli uffici dello stato civile devono documentare in Infostar. Visto che si stanno discutendo altre iscrizioni di questo tipo, ad esempio l’autorità parentale, gli ufficiali dello stato civile, vale a dire i collaboratori dei Cantoni e dei Comuni, devono assumere un numero sempre maggiore di compiti supplementari.

ZH chiede di rinunciare all’articolo 45a capoverso 2 e propone di riformulare l’articolo 6a capoverso 1 Titolo finale (cfr. il parere in merito a tale articolo). La partecipazione dei Cantoni ai costi per gli aggiornamenti e le nuove versioni di Infostar non è appropriata fintanto che è la Confederazione a decidere in merito a tali sviluppi; i Cantoni dovrebbero partecipare ai costi soltanto se sostengono i pertinenti sviluppi nello stato civile. Anche la Confederazione trae profitto dai registri comunali o cantonali in molti settori, ad esempio nella statistica o nel settore delle casse di compensazione. Spesso il legislatore federale prevede che queste trasmissioni di dati siano gratuite, ad esempio nell’articolo 14 della legge sull’armonizzazione dei registri (LArRa) o nell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali. Ciò è contrario a un’equa ripartizione dei costi che tenga conto dei benefici e, a medio termine, va quindi corretta.

VD osserva che gli adeguamenti della banca dati Infostar sono retti dal diritto federale. Negli ultimi anni Infostar è stato ad esempio adeguato in seguito alla legislazione federale sull’unione domestica registrata, sul nuovo diritto in materia di cognome o sulla protezione degli adulti. Sarebbe pertanto opportuno che i costi per gli adeguamenti del sistema cagionati dal diritto federale fossero assunti dalla Confederazione; d’altronde ciò è stato previsto nella legislazione sulle assicurazioni sociali in occasione dell’introduzione del numero AVS. VD propone pertanto di formulare l’articolo 45a come segue: «Les cantons participent aux coûts d’exploitation du registre informatisé de l’état civil et aux nouveaux aménagements du système qui relèvent du domaine de l’état civil. La Confédération couvre les coûts des développements et des nouveaux aménagements du registre informatisé de l’état civil liés à des modifications législatives du droit fédéral.»

4.1.6 Fatturazione a terzi (art. 45a cpv. 3) a. Approvazione

L’ASSC chiede che i dati forniti a terzi vadano fatturati a questi ultimi. Ritiene che la forma potestativa sia troppo debole e propone la seguente formulazione: «i costi di prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti all’ambito dello stato civile sono loro addebitati». L’emolumento va versato a favore dell’ufficio dello stato civile richiesto.

L’AVZ osserva che la forma potestativa lascia al Consiglio federale troppo margine d’apprezzamento in merito alle prestazioni da fatturare. Tale decisione dovrebbe spettare ai Cantoni e non al Consiglio federale. Il capoverso 3 andrebbe pertanto abrogato e la questione dovrebbe essere disciplinata nel capoverso 2, che regola la partecipazione dei Cantoni ai costi.

Secondo ZH la disposizione dovrebbe essere più severa e prevedere l’obbligo di addebitare i costi a terzi. In caso contrario si potrebbe presumere che il Consiglio federale sia libero di decidere se addebitare i costi a terzi, il che non sarebbe appropriato. L’obbligo non escluderebbe gli esempi menzionati nel rapporto esplicativo in cui un atto legislativo specifico può prevedere l’informazione gratuita, poiché in questi casi l’atto legislativo specifico prevarrebbe sul CC. Nel contempo occorrerebbe procedere a una distinzione nel caso in cui il terzo è un servizio comunale o cantonale al di fuori dell’ambito dello stato civile. Poiché i Cantoni finan-