Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

NW, BL e VS chiedono espressamente che, dopo il trasferimento alla Confederazione, i costi per le nuove versioni di Infostar siano totalmente a carico di quest’ultima. BL accetta l’obbligo di assumere una parte dei costi soltanto per i progetti riconducibili alle esigenze dei Cantoni nell’ambito dello stato civile. Tali progetti andrebbero pianificati, finanziati e realizzati d’intesa con i Cantoni.

c. Costi per i servizi agli abitanti

L’ASSA e l’UCS propongono che anche i costi per la gestione e gli aggiornamenti dovuti ai servizi agli abitanti siano a carico dei Cantoni, che da parte loro possono, a seconda del disciplinamento cantonale del controllo abitanti, addebitare tali costi ai Comuni. Concretamente propongono la seguente formulazione del capoverso 1: «I Cantoni versano alla Confederazione l’importo forfettario annuo di tre milioni di franchi per i costi di gestione e di aggiornamento del sistema centrale d’informazione sulle persone secondo l’articolo 45a capoverso 1 inerenti allo stato civile e al servizio agli abitanti. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.» E per il capoverso 2: « I Cantoni si assumono la metà dei costi delle nuove versioni del sistema inerenti allo stato civile e al servizio agli abitanti. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti.»

L’ACS è contraria alla possibilità che i servizi agli abitanti dei Comuni debbano assumersi una parte dei costi degli aggiornamenti e delle nuove versioni di Infostar, senza che sia loro concesso il diritto di partecipare alle pertinenti decisioni (cfr. il parere in merito all’art. 45a capoversi 4 e 5 numero 1). Occorre comunque impedire un trasferimento dei costi ai Cantoni. Concretamente l’ACS propone la seguente formulazione per l’articolo 6a capoverso 2: « I Cantoni si assumono la metà dei costi delle nuove versioni del sistema inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti. Se le nuove versioni tangono gli interessi dei Comuni o se il Cantone intende trasferire i costi ai Comuni, il Cantone sottopone la pertinente proposta per parere ai Comuni.»

4.2 Registro fondiario

4.1 Identificazione per le persone fisiche nel registro fondiario (Art. 949b AP CC)

Capoverso 1 a. Approvazione

AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH; PEV, PLR, PS, UDC; CP, economiesuisse, FSA, USAM, SIX, FSN e Uspi approvano l’uso del numero d’assicurato AVS per identificare le persone nel registro fondiario.

Proposte e osservazioni nell’ambito di un parere in linea di massima favorevole

La disposizione potestativa che lascia ai Cantoni la possibilità di usare o meno il numero d’assicurato AVS, non permette di raggiungere lo scopo auspicato, ossia un aggiornamento su scala nazionale dei dati delle persone fisiche (BE, LU, NE, SZ; UDC; SIX). L’uso del numero d’assicurato AVS ha senso soltanto se obbligatorio per i Cantoni (OW); di conseguenza si propone di sostituire la disposizione potestativa con una disposizione vincolante (SZ, ZG). Secondo la FSA si dovrebbe poter rinunciare all’uso del numero d’assicurato AVS soltanto per motivi fondati. Va tuttavia precisato che, conformemente alle osservazioni dell’Ufficio centrale delle compensazioni, non in tutti i casi il numero d’assicurato permette un’identificazione univoca (ZH).