Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012
oppure i debitori o i creditori – e indipendentemente dal fatto che tali persone siano ancora in vita o meno. Nella banca dati del registro fondiario vi sono inoltre persone non identificabili, perché sono iscritte da anni senza un identificatore specifico, vivono all’estero o sono decedute. Non è inoltre chiaro come procedere se persone straniere residenti all’estero, che non hanno un numero d’assicurato AVS, acquisiscono un fondo o diritti a un fondo in Svizzera (SSURF).
Capoverso 2
L’identificatore delle persone deve essere accessibile anche alle organizzazioni che valutano il credito di una persona fisica conformemente all’articolo 13 capoverso 2 lettera c della legge sulla protezione dei dati. In caso contrario, anche in futuro saranno necessarie ogni anno spese pari a milioni di franchi per la verifica dell’identità. Le organizzazioni in questione vanno pertanto autorizzate alla procedura di richiamo mediante un esame d’idoneità. Se ciò non fosse possibile, occorrerebbe rinunciare alla doppia restrizione secondo cui il numero d’assicurato AVS può essere comunicato a terzi «che possono utilizzarlo sistematicamente» se l’informazione «è necessaria per [...] adempiere i compiti impostigli dalla legge in relazione al registro fondiario». I privati dovrebbero invece avere senz’altro accesso al numero d’identificazione di una persona, se rendono credibile un loro interesse giustificato (SVC).
4.2 Ricerca nazionale di fondi (art. 949c AP CC)
Capoverso 1 a. Approvazione
AG, AR, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH; PEV, PLR; CP, economiesuisse, FSA, USAM, SIX, FSN e uspi approvano la ricerca nazionale di fondi in base al numero d’assicurato AVS.
Proposte e osservazioni nell’ambito di un parere in linea di massima favorevole
La disposizione avrebbe senso soltanto se tutte i Cantoni usassero il numero d’assicurato AVS come identificatore delle persone nel registro fondiario (BS, LU, SH, VS).
Occorre stabilire esplicitamente che la ricerca è limitata alla proprietà di una persona; la ricerca di persone in un ruolo diverso da quello di proprietario comporta il rischio di abusi (BS); la limitazione al proprietario di un fondo rende necessaria la seguente formulazione: «Il Consiglio federale disciplina la ricerca a livello nazionale, da parte delle autorità autorizzate, dei proprietari di fondi identificati in base al numero d’assicurato» (SG). ZG propone la seguente integrazione: «Il Consiglio federale disciplina la ricerca a livello nazionale, da parte delle autorità autorizzate, delle persone identificate in base al numero d’assicurato AVS o al numero d’identificazione delle imprese (IDI)».
A differenza del tenore troppo poco preciso della disposizione, occorre conferire alla Confederazione una competenza integrale, affinché sia possibile, oltre alla ricerca di proprietari di fondi, anche quella di persone con diritti o obblighi di servitù oppure di titolari di diritti di pegno immobiliare (BE). Per i notai è importante che si possano consultare anche i diritti reali limitati e i diritti personali annotati di una persona (FSN). Il Consiglio federale dovrebbe def inire quali gruppi possono ricercare quali persone (p. es. soltanto ricerca di proprietari o anche di titolari di diritti di pegno immobiliare [SIX]). Va osservato che proprio in caso di fallimento sono di grande importanza le pratiche pendenti in materia di registro fondiario, ossia le pratiche che si trovano nella fase tra la notificazione per l’iscrizione nel registro fondiario e l’iscrizione nel libro mastro. Per questo motivo la ricerca nazionale di fondi concernente soltanto le persone iscritte nel libro mastro ha un’efficacia limitata (BS).