Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

(n. 1.2.3) e messa in atto il 1° gennaio 2012, sia insufficiente, poiché l’Ufficio federale dello stato civile, cui compete l’alta vigilanza, e il nuovo settore Infostar SIS, responsabile di Infostar, fanno parte dello stesso ambito direzionale in seno all’Ufficio federale di giustizia. Secondo alcuni partecipanti alla consultazione sarebbe più opportuno integrare il SIS nel CSI-DFGP, tuttavia senza un disciplinamento a livello di legge. La soluzione attuale è contraria a una delle condizioni della CSC previste nella decisione del 13 novembre 2009.

ZG e NW ritengono che i compiti inerenti alla trasmissione internazionale di documenti, affidati dal 1° gennaio 2013 all’Ufficio federale dello stato civile (1,6 posti a tempo pieno), siano contrari alla separazione tra l’esercizio di Infostar e la vigilanza, poiché la trasmissione di documenti non è un compito operativo, ma fa parte della vigilanza. L’inserimento di tale compito nella gestione tecnica della banca dati non è conforme alla separazione tra esercizio e vigilanza chiesta dalla CSC.

Per BE è prematuro giudicare se la separazione tra alta vigilanza e Infostar, introdotta il 1° gennaio 2012, abbia già dato buoni risultati.

5.1.4 Responsabilità e misure disciplinari (art. 46 e 47)

Singole organizzazioni e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, JU, TI, BE, AR) osservano che in seguito al rilevamento di Infostar da parte della Confederazione, gli articoli 46 e 47 vigenti diventano obsoleti, anche perché nei Cantoni lo statuto di funzionario è stato abolito e il diritto cantonale prevede da parecchio tempo disposizioni sulla responsabilità e su misure disciplinari. Gli articoli 46 e 47 vanno pertanto abrogati.

5.1.5 Legge federale sulla protezione dei dati

Si vedano le osservazioni di UNIL in merito all’articolo 2 LPD (cfr. il parere in merito all’art. 39 cpv. 1).

6. Consultazione

Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS 172.061) sono accessibili al pubblico: la pertinente documentazione; al termine della procedura, i pareri pervenuti; il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. I pareri integrali possono essere consultati presso l’Ufficio federale di giustizia.