Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine
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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012
La disposizione è formulata in modo molto aperto e non stabilisce limiti ben definiti per l’emanazione delle disposizioni d’esecuzione da parte del Consiglio federale (ZH; HEV). La ricerca nazionale di fondi comporta un elevato rischio di abusi, tanto più che nel caso in cui molte persone abbiano ampi diritti di accesso non è garantita la confidenzialità dei dati (SG). Per tutelare i diritti della personalità occorrerebbe fissare nella legge le condizioni quadro e definire, ad esempio, le autorità autorizzate (ZH; HEV) o lo scopo per il quale è autorizzata una ricerca (ZH). La nozione di «autorità autorizzate» va concretizzata in particolare per chiarire se siano autorizzati anche i pubblici ufficiali rogatori (FR). La Confederazione dovrebbe designare, d’intesa con i Cantoni, le autorità autorizzate alla ricerca (HEV).
Anche gli avvocati e i notai dovrebbero poter effettuare la ricerca nazionale di fondi in base al numero d’assicurato AVS (FSA). Per adempiere i loro compiti preliminari in riferimento alla tenuta del registro, anche gli uffici notarili dovrebbero far parte delle autorità autorizzate (FSN).
Nell’attuale sistema del registro fondiario ISOV una ricerca in base al numero d’assicurato AVS ed E-GRID non sarebbe possibile (LU). Non è pertanto giustificato addebitare ai Cantoni i costi della ricerca nazionale di fondi, senza averne prima verificato la fattibilità e l’onere finanziario (LU, SH). Occorre inoltre chiedersi se, vista l’utilità per la Confederazione della ricerca nazionale di fondi, non sia opportuno un (co)finanziamento da parte della Confederazione (SH).
b. Rifiuto
AI, NW, SO, TI, SSURF rifiutano la nuova norma, tanto più che non va indebolita la competenza dei Cantoni di tenere il registro fondiario e una nuova revisione del diritto reale nuoce alla certezza del diritto (AI).
4.3 Organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti (art. 949d AP CC)
Capoverso 1 a. Approvazione
AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS; PEV, PLR, UDC; CP, economiesuisse, ACS, USAM, SIX, SwissBanking e uspi accolgono con favore la base legale esplicita per un’organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti.
Proposte e osservazioni nell’ambito di un parere in linea di massima favorevole
Il tenore della disposizione proposta non prevede, o almeno non in modo esplicito, la competenza dei Cantoni di delegare compiti statali (SG). Va quindi creata una base legale che consenta ai Cantoni di delegare compiti statali nell’ambito del registro fondiario – e non solo la partecipazione allo sviluppo del sistema, per la quale non è necessaria una base legale – a un’organizzazione di diritto privato (BE, BL, BS, NE, SG; SIX). La disposizione va adeguata come segue: «I Cantoni possono attribuire a un’organizzazione di diritto privato il compito di realizzare le seguenti prestazioni del registro fondiario informatizzato». È infatti importante che i Cantoni mantengano la sovranità sui dati (GL).
Inoltre va sancito che l’organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti può offrire autonomamente i dati agli utenti, senza che sia necessaria la presenza dei Cantoni (BE; SIX).
La disposizione va completata con un nuovo capoverso secondo cui la Confederazione coordina la cooperazione tra i Cantoni, i produttori del sistema e l’organizzazione addetta alla realizzazione dei compiti secondo il diritto cantonale (GR).