Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

la legge non prevede una vigilanza sugli uffici del controllo abitanti che verifichi, tra le altre cose, il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.

Brander/Eisenhut e VD ritengono che l’accesso da parte degli uffici del controllo abitanti non sia né necessario né giustificato. Grazie all’interfaccia Sedex tali uffici possono già richiamare da Infostar tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali; a differenza di quanto previsto nello stato civile, le persone che trattano i dati degli abitanti non sottostanno alle severe norme di protezione del CC e ai requisiti di formazione definiti dalla legge. Inoltre, la legge non prevede neppure un organo di vigilanza che verifichi, tra le altre cose, il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. Brander/Eisenhut e VD chiedono pertanto di stralciare il numero 5.

SZ rifiuta l’accesso al sistema da parte degli uffici del controllo abitanti, rinviando integralmente alla motivazione contenuta nel parere della CSC.

c. Accesso da parte del servizio federale dell’AVS (art. 43a cpv. 4 n. 6)

Uni GE osserva che l’articolo 53 dell’ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2) prevede già la comunicazione di determinati dati agli organi dell’AVS. Inoltre, fa notare la seguente incoerenza: l’articolo 47 cappverso 4 OSC rinvia integralmente, ossia senza menzionare altre condizioni, all’articolo 43a capoverso 4 CC; ciò è in contraddizione con quest’ultimo, che parla di «dati necessari alla verifica dell’identità di una persona»; le condizioni degli articoli 58 segg. OSC non si applicano agli organi che hanno il diritto d’accesso secondo l’articolo 43 capoverso 4 CC.

d. Accesso per i tribunali

Il TAF chiede di introdurre un ulteriore numero nell’articolo 43a che permetta ai tribunali in generale, e al TAF in particolare per le controverse procedura di cittadinanza, di accedere mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell’identità di una persona. Ciò sarebbe più consono alle esigenze dei tribunali rispetto alla disciplina attuale, che, conformemente all’articolo 43a capoverso 3 CC in combinazione con l’articolo 58 OSC, prevede la comunicazione dei dati nel singolo caso.

e. Accesso per le autorità di protezione degli adulti e dei minori

GE chiede di introdurre un ulteriore numero nell’articolo 43a che, alla stregua degli uffici del controllo abitanti, permetta alle autorità di protezione degli adulti e dei minori di accedere a Infostar. Ciò permetterebbe loro di verificare direttamente in Infostar l’esistenza di un mandato precauzionale.

4.1.4 Gestione e sviluppo da parte della Confederazione (art. 45a cpv. 1) a. Approvazione

La FSA accoglie esplicitamente con favore il fatto che la Confederazione sia responsabile della gestione e dello sviluppo del registro dello stato civile quale sistema centrale d’informazione sulle persone. Ritiene che soluzioni cantonali, anche comuni, non siano efficaci.

b. Rifiuto

Poiché rifiutano il nuovo termine «sistema d’informazione sulle persone» dell’articolo 39 capoverso 1, alcuni partecipanti (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, LU, ZG, BE, NE) propongono per l’articolo 45a capoverso 1 il titolo marginale «Registro elettronico dello stato civile» e la seguente formulazione «La Confederazione gestisce e sviluppa il registro elettronico dello stato civile».