Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012
Indipendentemente dal disciplinamento federale, occorre lasciare ai Cantoni la possibilità di usare nel registro fondiario, per scopi amministrativi, identificatori delle persone esistenti o in progettazione(GE).
La disposizione va formulata in modo più ampio nel seguente modo: «L’ufficio del registro fondiario utilizza sistematicamente per l’identificazione: 1. di persone fisiche, il numero d’assicurato AVS secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); 2. di persone giuridiche nonché di società in nome collettivo o in accomandita il numero d’identificazione dell’impresa (IDI)» (ZG).
È decisivo che il numero d’assicurato AVS non possa essere utilizzato soltanto nell’ambito del registro fondiario e tra le autorità, bensì che sia messa a disposizione una soluzione pratica anche per lo scambio di comunicazioni e informazioni per via elettronica (SIX).
Per sgravare gli uffici del registro fondiario sarebbe auspicabile reperire il numero d’assicurato AVS mediante un accesso diretto ai dati dell’Ufficio centrale di compensazione, invece che attraverso una consultazione eventualmente onerosa (SH).
Per derogare al principio dell’iscrizione su domanda secondo l’articolo 963 CC in seguito all’adeguamento automatico del registro fondiario, ad esempio a causa del cambiamento del nome, è necessaria una base legale esplicita (BL, BS, NE, NW, OW, SG).
I privati che desiderano un atto pubblico con iscrizione nel registro fondiario attestano la loro identità al notaio con una carta d’identità o un passaporto; in entrambi i documenti non è tuttavia indicato il numero d’assicurato AVS e pertanto l’identificazione delle persone per mezzo del numero d’assicurato AVS non è appropriato (FSN). Nell’interesse di una soluzione su scala nazionale, i pubblici ufficiale rogatori dovrebbero essere tenuti a indicare il numero d’assicurato AVS nei loro atti pubblici (SSURF).
b. Rifiuto
AI, BS, NW, SO, TI; HEV e SSURF rifiutano la nuova disposizione.
La competenza dei Cantoni per la gestione del registro fondiario non va indebolita e una nuova revisione dei diritti reali nuocerebbe alla certezza giuridica (AI). Per la tenuta del registro fondiario, l’identificazione delle persone per mezzo del numero d’assicurato AVS è irrilevante, non giustifica i costi e non contribuisce a migliorare la qualità dei dati (TI).
Già oggi in molti Cantoni i dati personali sono centralmente rilevati, trattati e messi a disposizione del registro fondiario. Per questi Cantoni – in particolare per BS – non vi è alcuna necessità di tenere il registro mediante il numero d’assicurato AVS (BS; SSURF).
L’utilizzazione del numero d’assicurato AVS in quanto identificatore delle persone nel registro fondiario è estraneo allo scopo del numero d’assicurato e non è né adeguato né necessario per garantire l’identificazione univoca del proprietario di un fondo. La proposta va rifiutata anche per motivi inerenti alla protezione dei dati (BS). Già oggi numerosi uffici statali sono autorizzati a usare sistematicamente il numero d’assicurato AVS. Ciò aumenta il rischio di un collegamento abusivo dei dati sul fondo con quelli, ad esempio, fiscali. La precisione necessaria per gli scopi del sistema d’informazione sul registro fondiario può essere raggiunta anche con il cognome, il nome e la data di nascita oppure con il nome della comunione degli eredi e la sua data di fondazione (HEV).
È dubbio che i costi siano in un rapporto ragionevole con i vantaggi auspicati (NW, SO). Bisogna anzi presumere che il lavoro di aggiornamento sarà enorme (BS). Vista questa situazione, va condotto uno studio sulla fattibilità che illustri in particolare i costi e l’onere per i Cantoni (SSURF). Infatti, la nuova disposizione non concerne soltanto i dati dei proprietari di fondi, bensì tutte le persone iscritte nel registro fondiario che hanno un diritto reale o obbligazionario su un fondo – ad esempio chi ha un diritto di servitù, di prelazione o di usufrutto