Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012
zieranno anche in futuro la gestione di Infostar, occorrerebbe rinunciare ad addebitare loro i costi per prestazioni che possono essere fornite senza troppi oneri. Se invece le prestazioni cagionano costi elevati, è importante poterli addebitare, ma occorre garantire che le stesse prestazioni non vengano addebitate una prima volta mediante la partecipazione dei Cantoni ai costi di gestione (art. 6a Titolo finale) e una seconda volta in virtù dell’articolo 45a capoverso 3. ZH propone pertanto la seguente formulazione: «La Confederazione addebita a terzi i costi di prestazioni loro fornite per scopi non inerenti all’ambito dello stato civile. Rinuncia ad addebitare a servizi comunali e cantonali i costi per prestazioni di importanza minore.» Occorre inoltre valutare se addebitare ai terzi, oltre ai costi specifici per la prestazione fornita, anche una parte dei costi di gestione di Infostar. Con questo si terrebbe conto del fatto che il vantaggio per i terzi è spesso maggiore rispetto al costo marginale per la prestazione fornita. Se questa proposta venisse realizzata, occorrerebbe diminuire in proporzione i contributi dei Cantoni ai costi di gestione.
VS è favorevole alla soluzione proposta nell’articolo 45a cpv. 3 e precisa che l’ammontare dei costi dovrebbe essere proporzionato alle prestazioni.
Uni GE ritiene giustificata la possibilità di addebitare i costi a terzi.
b. Rifiuto
Singole organizzazioni e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, LU, TG, ZG, BE, NE) rifiutano la possibilità della Confederazione di addebitare i costi a terzi, chiedendo di stralciare il capoverso 3.
Quattro altri partecipanti (ASSA, UCS, ACS, JU) chiedono, in parte con veemenza, di rinunciare ad addebitare costi a terzi, poiché, secondo la legge sull’armonizzazione dei registri (art. 14 LArRa), i Cantoni e i Comuni sono da parte loro tenuti a mettere gratuitamente i loro dati a disposizione della Confederazione. I Cantoni partecipano già ai costi di Infostar in virtù dell’articolo 45a capoverso 2. Non è quindi chiaro il motivo per cui in una disposizione si preveda la fatturazione di ulteriori emolumenti ad autorità cantonali e comunali diverse da quelle dello stato civile, poiché in tal caso i Cantoni e i Comuni rischierebbero di pagare due volte per Infostar. L’UCS chiede pertanto di esentare le città e i Comuni dal versamento di un emolumento,mentre l’ACS propone di stralciare il capoverso 3.
SG osserva che è ovvio che i costi per l’installazione di un interfaccia non vengano addebitati alle autorità dello stato civile, bensì agli utenti. Ciononostante respinge la formulazione proposta, poiché i Cantoni assumono integralmente i costi di gestione e non è opportuno che la Confederazione crei introiti a spese dei Cantoni.
TG fa notare che la disposizione non specifica le prestazioni che possono essere addebitate a terzi. Sarebbe tuttavia urtante se i Cantoni dovessero da una parte partecipare ai costi di gestione di Infostar nell’ambito dello stato civile e, dall’altra, versare un emolumento per i dati personali forniti a servizi al di fuori dell’ambito dello stato civile, per esempio al controllo abitanti. Infatti in questo caso i Cantoni pagherebbero due volte. TG chiede inoltre che i costi per le nuove versioni di Infostar vadano assunti esclusivamente dalla Confederazione. SH e BE sono di parere analogo.
NE si dice scioccato per il fatto che i Cantoni debbano da una parte partecipare ai costi di gestione di Infostar e dall’altra pagare per i dati forniti ad altri settori amministrativi, come ad esempio il controllo abitanti o gli uffici della circolazione.