Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine
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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012
BS è favorevole all’intento di garantire in tutti i registri un rilevamento uniforme delle persone fisiche. Tuttavia afferma con vigore che, viste le prescrizione costituzionali e sulla protezione dei dati, la connessione con diversi altri registri e la conseguente maggiore utilizzazione dei registri delle persone, ad esempio mediante data-warehouse, necessita di basi legali di livello sufficientemente alto dal punto di vista normativo e della densità. BS esige che le condizioni della CSC per la soluzione federale Infostar vengano soddisfatte e che l’avamprogetto vada rielaborato in tal senso. BS non approva le disposizioni proposte negli articoli 39, 43a e 45a.
3.1.5 Nessuna osservazione o rinuncia a un parere
Alcuni partecipanti (SSURF, SwissBanking, SVC, HEV, FSN, uspi suisse, Ordine dei Notai del Cantone Ticino, Inspektorat für die Notariate, Grundbuch- und Konkursämter des Kantons Zürich) non si esprimono in merito agli atti dello stato civile, ma soltanto sul registro fondiario (cap. 3.2).
Altri partecipanti (ISP, Unione svizzera degli imprenditori, Associazione svizzera delle società holding e finanziarie, UBCS, CDDGP) hanno esplicitamente rinunciato a esprimere un parere.
3.2 Registro fondiario
Pur proponendo modifiche, la maggioranza dei partecipanti approva in linea di massima le nuove disposizioni sul registro fondiario, ossia:
l’articolo 949b AP-CC sull’uso del numero d’assicurato AVS per identificare le persone nel
registro fondiario (AG, AR, BE, BL, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH; PEV, PLR, PS, UDC; CP, economiesuisse, FSA, USAM, SIX, FSN, SVC, Uspi); contrari: AI, BS, NW, SO, TI; HEV, SSURF.
l’articolo 949c AP-CC sulla ricerca a livello nazionale dei fondi di una persona identificata
in base al numero d’assicurato AVS (AG, AR, BE, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TG, UR, ZG, ZH; PEV, PLR; CP, economiesuisse, FSA, USAM, SIX, FSN, uspi); contrari: AI, NW, SO, TI, SSURF.
L’articolo 949d AP-CC concernente la base legale esplicita per un’organizzazione addetta
alla realizzazione di compiti del diritto cantonale (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS; PEV, PLR, UDC; CP, economiesuisse, ACS, USAM, SIX, SwissBanking, uspi); contrari: AI, NW, VD, ZG, ZH; PS; HEV, FSA, FSN, UNIL, SSURF.
4. Singole disposizioni dell’avamprogetto
4.1 Atti dello stato civile
4.1.1 Definizione del sistema d’informazione sulle persone (art. 39 cpv. 1) a. Approvazione
Uni GE e ZH approvano la disposizione proposta.
b. Rifiuto
Alcune organizzazioni e vari Cantoni (CSC, ASSC, UCS, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, SH, JU, BE, NE, BL, VS) rifiutano l’introduzione del nuovo concetto di sistema d’informazione delle persone e propongono la seguente formulazione dell’articolo 39 capoverso 1: «Lo stato civile è documentato nel registro elettronico dello stato civile».
UNIL osserva che, in particolare nel diritto in materia di protezione dei dati, mancano regole generali per quanto concerne i problemi connessi al data warehouse. La proliferazione di