Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

La possibilità di affidare a un’organizzazione di diritto privato le prestazioni del registro fondiario automatizzato va estesa anche ad enti pubblici quali i Comuni e pertanto l’articolo va formulato come segue: «1 L’Ufficio federale di giustizia può attribuire a un’organizzazione di diritto privato o di diritto pubblico il compito di realizzare, in collaborazione con i Cantoni, le seguenti prestazioni connesse al registro fondiario informatizzato: […]2 L’organizzazione di diritto privato o di diritto pubblico sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale di giustizia. Quest’ultimo garantisce la protezione e la sicurezza dei dati» (ACS).

Vista la formulazione «in collaborazione con i Cantoni» SH e SZ auspicano un disciplinamento chiaro che garantisca ai Cantoni la desiderata libertà di decisione.

L’articolo indeterminato «un’» in relazione all’organizzazione di diritto privato va eliminato, tanto più che, secondo le spiegazioni, non s’intende creare una situazione monopolistica (SH).

Le previste prestazioni di eGRIS comportano rischi per i Cantoni, in particolare per quanto riguarda la responsabilità per i dati nonché per i costi e gli emolumenti. Una volta approvato il presente disciplinamento occorrerà badare a che gli interessi commerciali degli istituti di credito e semplici procedure commerciali delle banche non intacchino l’interesse pubblico a prestazioni efficienti e legali degli uffici del registro fondiario (GE).

Una privatizzazione anche solo parziale lascia irrisolti i seguenti problemi: in caso di fallimento dell’organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione dei compiti, il destino dei dati e l’ulteriore realizzazione dei compiti; la sicurezza dei dati e la loro protezione da usi abusivi; la questione di come imporre immediatamente, senza procedura giudiziaria, il rispetto delle disposizioni legali o di accordi pattuiti (FSA).

Occorre impedire che ciascuno possa consultare le informazioni liberamente accessibili del registro fondiario, senza indicare le sue generalità. Una consultazione anonima in Internet va evitata. Inoltre, il proprietario del fondo deve avere il diritto di sapere chi ha consultato i suoi dati del registro fondiario (UDC).

b. Rifiuto

AI, NW, VD, ZG, ZH; PS; HEV, FSA, FSN, UNIL, SSURF respingono la nuova norma.

Dal punto di vista dei Cantoni, per la gestione entra in linea di conto soltanto un’organizzazione di diritto pubblico prevalentemente nella sfera di competenza dei Cantoni (ZH). La tenuta del registro fondiario con tutti gli aspetti accessori, di cui fanno parte anche l’informazione e la possibilità di accedere ai dati ivi contenuti, va considerato un compito fondamentale dello Stato che non può essere privatizzato. Va pertanto rifiutata una delega di compiti a un’organizzazione di diritto privato (AI; PS; FSA, UNIL). Si tratta di compiti statali e pertanto l’accesso ai dati del registro fondiario deve restare nella sfera di competenza dello Stato. Non ha senso che la Confederazione o determinati Cantoni incarichino un’organizzazione di diritto privato con compiti non del tutto chiari e senza disciplinarne le competenze. Per promuovere su scala nazionale la comunicazione elettronica con il registro fondiario è sufficiente che la Confederazione metta a disposizione il portale «juspace»; anche in questo caso la delega di compiti a privati non è necessaria (FSN).

La verifica che l’interesse di consultare il registro fondiario sia sufficientemente fondato, non può essere delegato a terzi ovvero a un’organizzazione di diritto privato. Tale compito spetta al responsabile dei dati, ossia al Cantone. Soltanto così si garantisce che i Cantoni, in quanto responsabili unici dei dati del registro fondiario, adempiano i loro obblighi legali e possano intervenire in caso di abusi (SZ).

L’organizzazione di diritto privato che realizza le prestazioni connesse al registro fondiario informatizzato dovrebbe essere il SIX Group; ciò che il gruppo ha raggiunto con grande competenza merita rispetto. Una volta concluso il progetto di realizzazione, l’ente responsa-