Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

poiché attualmente vengono comunicate soltanto le modifiche. Inoltre, gli uffici del controllo abitanti ricevono soltanto le modifiche delle persone domiciliate nel loro Comune. I dati dei nuovi arrivati non sono forniti per mezzo di Infostar. Affinché Infostar possa fungere da sistema di riferimento in seno alla Confederazione e nei confronti dei Cantoni, i suoi dati devono poter essere inseriti in maniera semplice nei sistemi del controllo abitanti. La ripresa diretta dei dati di Infostar nei registri degli abitanti garantisce una migliore qualità, poiché permette di evitare errori d’ortografia, scambio di numeri o simili. ZH precisa che, al fine di tutelare i diritti della personalità, i diritti d’accesso dovrebbero essere limitati a quanto necessario per l’adempimento dei compiti. Per garantire una qualità uniforme andrebbero create condizioni d’utilizzazione simili per tutte le autorità con diritto d’accesso; ai fini della distribuzione dei compiti e della suddivisione equa dei costi, la formazione e il supporto alle autorità con diritto d’accesso dovrebbero far parte dei servizi della Confederazione di cui all’articolo 45° capoverso 2. L’operatività di Infostar per le autorità dello stato civile, in quanto utenti primari, va garantita.

SH osserva che occorre chiedersi se per chi tiene i registri degli abitanti occorra prevedere non soltanto la possibilità, bensì l’obbligo di accedere a Infostar. L’avamprogetto non chiarisce se le autorità responsabili dei registri degli abitanti possano verificare i dati anche in altro modo che mediante Infostar. L’accesso obbligatorio a Infostar comporterebbe maggiori costi per i Cantoni, ad esempio per l’accesso tecnico o la formazione.

bb. Approvazione con riserve

LU non è in linea di massima contrario all’accesso da parte degli uffici di controllo degli abitanti, ma occorre garantire che ciò non intacchi il buon funzionamento di Infostar.

Uni GE osserva che l’attuale art. 43a cpv. 3 soddisfa le esigenze degli uffici del controllo abitanti. I diritti d’accesso andrebbero comunque disciplinati in modo preciso.

cc. Rifiuto

Singole organizazzioni e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, FR, TI, ZG, BE, VD, AR, NE, BL) sono contrari alla concessione dell’accesso mediante procedura di richiamo agli uffici del controllo abitanti e chiedono di stralciare l’articolo 43a capoverso 4 numero 5. Ritengono che una procedura di richiamo non sia necessaria, poiché gli uffici dello stato civile forniscono le pertinenti prestazioni, finanziate mediante un emolumento. L’avamprogetto non stabilisce chi fornisce assistenza agli utenti degli uffici del controllo abitanti e chi se ne assumerà i costi. I molti utenti rischiano di intaccare il buon funzionamento del sistema. Si tratta di dati sensibili che, a differenza dei dati dei registri cantonali degli abitanti, sono protetti in modo specifico dal CC. Gli ufficiali dello stato civile possono gestirli e comunicarli soltanto dopo aver conseguito l’attestato professionale e quindi l’accesso ai dati da parte di migliaia di utenti che non fanno parte dello stato civile rischia di intaccare la protezione dei dati. Grazie all’interfaccia Sedex, installato in seguito all’armonizzazione dei registri, gli uffici del controllo abitanti ricevono già per via elettronica tutti i dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali. ZG propone che gli uffici dello stato civile possano comunicare per telefono agli uffici del controllo abitanti i dati di cui hanno bisogno.

L’ASSC ritiene che non vada assolutamente utilizzato il termine «accesso». Si tratta soltanto di possibilità di richiamo che vanno definite in modo preciso. Tali possibilità non devono portare all’abolizione dell’emolumento per il rilascio dell’atto d’origine. Tale emolumento dovrebbe invece essere accreditato all’ufficio dello stato civile competente nel luogo d’attinenza. A differenza di quanto previsto per gli ufficiali dello stato civile, le persone che trattano e comunicano i dati degli abitanti non sottostanno alle severe disposizioni sulla protezione dei dati e