Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

poiché ciò non è conforme alla decisione della CSC del 13 novembre 2009. Inoltre la distinzione tra costi di gestione e costi d’investimento, attualmente applicata, è più semplice. L’importo forfettario annuo di 3 milioni crea confusione e non giova alla trasparenza. La soluzione proposta è contraria alla volontà dei Cantoni espressa il 13 novembre 2009 e intacca la fiducia dei Cantoni nella Confederazione.

GL è d’accordo con un importo forfettario massimo dei Cantoni pari a 1,6 milioni all’anno. Rifiuta un importo forfettario annuo di 3 milioni, poiché si tratta in gran parte di costi per nuove versioni del sistema che dovrebbero di regola essere a carico della Confederazione. La partecipazione ai costi da parte dei Cantoni dovrebbe andare di pari passo con la loro partecipazione ai pertinenti processi decisionali, altrimenti i Cantoni si trasformerebbero in meri finanziatori che devono accettare le decisioni strategiche della Confederazione in un settore in cui i costi aumentano continuamente (cfr. i pareri i merito all’art. 45a cpv. 2).

Secondo JU un importo forfettario è contrario alle condizioni di trasparenza stabilite dalla CSC il 13 novembre 2009. I Cantoni devono poter verificare quando e per quale scopo vengono utilizzati i mezzi finanziari (cfr. il parere in merito all’art. 45a cpv. 3). In merito all’articolo 6a capoverso 2 FR ritiene prematura la regola della suddivisione in parti uguali dei costi per una nuova versione del sistema; è presumibile che, conformemente agli interessi della Confederazione, il nuovo sistema disporrà di numerose funzioni in più rispetto a oggi. Tuttavia, al momento ciò non è ancora noto. La questione del finanziamento del nuovo sistema andrebbe quindi affrontata al momento opportuno dalle parti coinvolte. BE condivide in linea di massima questo parere.

TI propone di formulare l’articolo 6a capoverso 1 come segue: «I Cantoni versano alla Confederazione, per la gestione del registro informatizzato dello stato civile secondo i principi dell’articolo 45a capoverso 2, l’importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi. Tale importo è adeguato annualmente al rincaro a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione ed è ripartito, così come il finanziamento delle modifiche del registro chieste dai Cantoni, in base al numero degli abitanti.» (cfr. il parere in merito all’art. 45a capoverso 2). TI chiede inoltre di stralciare il capoverso 2.

Anche SG rifiuta l’importo forfettario annuo di 3 milioni. Per agevolare il conteggio dei costi accetta un importo annuo di 1,25 milioni per la gestione attuale di Infostar e 0,1 milioni all’anno per la gestione futura di un data warehouse, per un importo annuo totale di 1,35 milioni. SG ritiene che gli 0,25 milioni l’anno per le procedure d’aggiornamento del numero di assicurazione sociale non siano giustificati, perché nell’ambito dell’armonizzazione dei registri queste spese non erano state ritenute durature e la cooperazione futura potrebbe svolgersi in modo più efficiente. Accetta invece l’obbligo dei Cantoni di finanziare i costi per i progetti di aggiornamento nell’ambito dello stato civile. Tali costi devono tuttavia essere presentati in modo trasparente. Non è opportuno prevedere nella legge un importo forfettario di 1,4 milioni per i costi di aggiornamento del sistema, poiché ogni nuovo progetto di aggiornamento dovrebbe essere sottoposto per approvazione ai Cantoni. Solo così si può garantire che gli aggiornamenti vengano progettati e realizzati tenendo conto delle esigenze dei Cantoni. Per i progetti di minore portata, ad esempio quelli fino a CHF 200 000, il Cantone auspica la competenza decisionale della commissione paritetica. SG accetta la ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni proposta nel capoverso 2 per le nuove versioni del sistema, a condizione che si tratti di versioni necessarie nell’ambito dello stato civile.

ZH chiede di rinunciare del tutto all’art. 45a cpv. 2 e propone la seguente formulazione dell’articolo 6a capoverso 1: «I Cantoni versano alla Confederazione l’importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi per i costi di gestione del sistema centrale d’informazione sulle persone di cui all’articolo 45a inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.»