Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine
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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012
4.1.5 Partecipazione ai costi da parte della Confederazione e dei Cantoni (art. 45a cpv. 2, inoltre: art. 6a Titolo finale)
Numerose organizzazioni e Cantoni (CSC, ASSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, LU, TG, ZG, SG, BE, NW, NE) non concordano con la suddivisione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni proposta dall’avamprogetto. Nella legge occorrerebbe disciplinare soltanto i costi di gestione pari a 1,25 milioni all’anno. Tutti gli altri costi andrebbero assunti dalla Confederazione. Per l’articolo 45a capoverso 2 viene proposta la seguente formulazione: «I Cantoni partecipano ai costi per la gestione del registro elettronico dello stato civile. I costi per gli aggiornamenti e le nuove versioni sono assunti dalla Confederazione.» Per l’articolo 6a capoverso 1 Titolo finale viene proposto quanto segue: "I Cantoni versano alla Confederazione un importo forfettario annuo di 1,25 milioni di franchi per i costi di gestione del registro elettronico dello stato civile secondo l’articolo 45a capoverso 2. Tale importo è ripartito in base al numero degli abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione». Le organizzazioni e i Cantoni summenzionati chiedono di stralciare l’articolo 6a capoverso 2 Titolo finale, in particolare perché a loro parere il sistema d’informazione sulle persone introdotto dall’articolo 39 capoverso 1 non è definito in modo preciso, ed è quindi è fonte di poca trasparenza nel disciplinamento dei costi in caso di nuove versioni del sistema. I costi per lo sviluppo di nuove versioni andrebbero assunti dalla Confederazione. La Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter osserva riassumendo che i Cantoni e i Comuni sono disposti a partecipare ai costi di gestione con un importo annuo di 1,25 milioni più il rincaro. La partecipazione ad altri costi viene rifiutata.
L’AVZ chiede di formulare l’articolo 45a capoverso 2 nel modo seguente: "I Cantoni versano alla Confederazione un importo forfettario di 1,25 milioni di franchi. Tale importo è ripartito in base al numero degli abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro.» Chiede inoltre di stralciare l’articolo 6a Titolo finale (cfr. pareri in merito all’art. 6a Titolo finale).
LU osserva che l’articolo 45a capoverso 2 rischia di incrementare in modo incontrollato i costi dei Cantoni e dei Comuni, senza che questi possano intervenire. Visto che la Confederazione intende gestire e sviluppare il sistema centrale d’informazione sulle persone, assumendo un ruolo portante nell’armonizzazione dei registri, essa dovrebbe anche assumerne i costi. In caso contrario andrebbe stabilita una chiave di ripartizione dei costi tra Confederazione, Cantoni e Comuni nell’ambito della strategia globale dell’amministrazione elettronica. LU ritiene che tuttavia non sia giusto addossare, per così dire di straforo, ai Cantoni e ai Comuni i costi di sviluppo nell’ambito dell’armonizzazione dei registri. I costi di sviluppo dovrebbero pertanto essere assunti dalla Confederazione.
GL ritiene che i Cantoni dovrebbero partecipare ai processi decisionali. Invece del «coinvolgimento» proposto dalla Confederazione occorre stabilire esplicitamente che la Confederazione e i Cantoni devono decidere di comune intesa su sviluppi e nuove versioni del sistema (cfr. anche pareri in merito all’art. 6a Titolo finale).
JU osserva che i Cantoni sono disposti ad assumersi le spese di gestione nella misura in cui riguardino lo stato civile. Sia i costi di gestione del numero d’assicurazione sociale che i costi di sviluppo dovrebbero tuttavia andare a carico della Confederazione. Per quanto riguarda i costi per le nuove versioni del sistema, JU non è in linea di massima contrario a una partecipazione dei Cantoni, nella misura in cui si tratti di nuove versioni necessarie esclusivamente per lo stato civile. Le nuove versioni andrebbero tuttavia pianificate, finanziate e attuate in stretta collaborazione con i Cantoni.
TI chiede di formulare l’articolo 45a capoverso 2 come segue: «I Cantoni partecipano ai costi per la gestione del registro informatizzato dello stato civile e finanziano le modifiche del registro chieste dai Cantoni medesimi. La Confederazione copre i costi di sviluppo per gli ag-