Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/81: Codice civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fondiario) · 24 pagine

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Modifica del Codice civile svizzero (atti dello stato civile e registro fondiario). Avamprogetto di settembre 2012

bile della gestione dovrebbe invece essere un ente di diritto pubblico o un’organizzazione di diritto privato neutrale e indipendente. In caso contrario il SIX Group diventerebbe il fulcro e il cardine nell’ambito del registro fondiario e i registri fondiari dei Cantoni verrebbero progressivamente degradati a semplici fornitori di dati. Una situazione di monopolio è problematica, poiché il SIX Group è un’impresa controllata da banche e assicurazioni, che sono attive sul mercato immobiliare e delle ipoteche (HEV).

Dalle prestazioni dell’organizzazione di diritto privato trarrebbero profitto soprattutto le banche, mentre la popolazione e l’economia vaudese, in particolare gli istituti di credito, usufruiscono già di un accesso efficiente ai dati del registro fondiario, realizzato dal Cantone mediante procedura di richiamo (VD). La salvaguardia della sovranità sui dati sarebbe illusoria. Infatti, come possono i Cantoni restare indipendenti, essendo costretti a cooperare con un’organizzazione di diritto privato designata dalla Confederazione?

Una nuova revisione del diritto reale nuocerebbe alla certezza giuridica (AI), e prima di mettere in atto la soluzione proposta con un’organizzazione di diritto privato, vanno esaminate forme di organizzazione alternative, ad esempio un concordato (SSURF).

Capoverso 2

È importante una vigilanza efficace da parte dell’Ufficio federale di giustizia (AG, SG; SSURF), tanto più che un eventuale fallimento dell’organizzazione di diritto privato potrebbe intaccare l’affidabilità delle prestazioni (AG).

I Cantoni dovrebbero partecipare all’alta vigilanza della Confederazione sull’organizzazione privata addetta alla realizzazione di compiti (NE). Per l’alta vigilanza la Confederazione dovrebbe garantire una procedura concordata con i Cantoni (SIX).

5. Altre osservazioni

5.1 Atti dello stato civile

5.1.1 Ruolo dell’ufficiale dello stato civile (art. 44, Art. 99 cpv. 4)

Uni GE osserva che nell’ambito della revisione del CC relativa all’autorità parentale s’intendono affidare nuovi compiti all’ufficiale dello stato civile. Anche in seguito ad altre revisioni (segnatamente i matrimoni fittizi del vigente art. 99 cpv. 4 e la futura lotta ai matrimoni forzati), l’ufficiale dello stato civile deve assolvere un numero sempre maggiore di mansioni che non rientrano nei compiti originari dello stato civile. Va pertanto ridefinita soprattutto la cooperazione con altre autorità.

5.1.2 Garanzia del supporto (Art. 45a cpv. 5, ulteriore numero)

FR concorda esplicitamente con l’avamprogetto e il rapporto esplicativo.

Singole organizzazioni e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, SO, TG, SH, JU, ZG, BE, ZH, NW, NE) chiedono, al fine di garantire per legge il supporto del sistema, un ulteriore numero da inserire dopo il numero 1 un nuovo numero 2: «la procedura della collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni.»

5.1.3 Separazione tra alta vigilanza e esercizio di Infostar

FR concorda esplicitamente con l’avamprogetto e il rapporto esplicativo.

JU osserva con vigore che la separazione tra l’alta vigilanza, da una parte, e l’esercizio e lo sviluppo di Infostar, dall’altra, deve costituire una soluzione permanente.

Un’organizzazione e alcuni Cantoni (CSC, Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter, TG, ZG, NW, NE) sostengono che la separazione tra l’alta vigilanza, da una parte, e l’esercizio e lo sviluppo di Infostar, dall’altra, menzionata nel rapporto preliminare