Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
Proposta di modifica: stralciare
Art. 8
Gli organizzatori inoltrano le domande per interventi di pubblica utilità a livello cantonale,
regionale e comunale all’ente responsabile della protezione civile del relativo Cantone un anno prima dell’inizio dell’intervento di pubblica utilità. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.
Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR e VS
Affinché il termine previsto dall’articolo 8 possa essere rispettato, il processo di pianificazione dovrebbe avere inizio molto prima di un anno dall’inizio dell’intervento di pubblica utilità. Oggi ciò non è il caso, e in particolare i piccoli interventi di pubblica utilità vengono pianificati e sottoposti al Cantone per approvazione anche molto più tardi. Con la nuova disposizione la protezione civile perderebbe la sua flessibilità, oggi tanto apprezzata.
Proposta di modifica: stralciare l’articolo 8 e mantenere la formulazione attuale con l’aggiunta del livello regionale. Se viene introdotto il nuovo articolo 8bis, l’attuale secondo capoverso può essere stralciato.
Cantoni FR, JU, NE, TI e VD
Per rispettare il termine previsto dall’articolo 8, il processo di pianificazione dovrebbe iniziare molto prima di un anno dall’intervento di pubblica utilità. Oggi ciò non è il caso, e in particolare gli interventi di piccola entità vengono pianificati e sottoposti al Cantone per approvazione anche molto più tardi. I termini previsti sono troppo brevi.
Proposta di modifica (TI): rinuncia a fissare un termine
Canton ZG
Il termine deve essere fissato al mese di gennaio dell’anno precedente. Ciò permetterebbe di pianificare l’intervento nei termini e di preventivare i costi.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Federazione svizzera della protezione civile
L’indicazione «un anno» è poco chiara, si dovrebbe parlare di mesi. Dato che i piani
d’intervento devono essere allestiti al più tardi entro il mese di agosto dell’anno precedente, il termine deve essere fissato ad almeno 18 mesi.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Art. 8bis
1L’ente cantonale responsabile della protezione civile comunica all’UFPP, al più tardi sei mesi prima dell’inizio dell’intervento, i seguenti dati concernenti gli interventi di pubblica utilità previsti a livello cantonale, regionale o comunale:
a. evento da appoggiare;
b. richiedente;
c. luoghi e date d’intervento previsti;