Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine

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mana. Per quanto concerne l’ingiunzione, nel rapporto esplicativo si dovrebbero indicare anche i rimedi giuridici cui possono ricorrere i Cantoni.

Proposta di modifica: vedi proposta del Canton AG et al.

Federazione svizzera della protezione civile

Effettuare le notifiche come richiesto entro tre mesi dall’evento non sarà sempre facile. Proposta: entro sei mesi. In relazione al capoverso 4: dato che le convocazioni devono essere spedite con almeno sei settimane di anticipo, l’UFPP deve informare con almeno due mesi di anticipo.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Art. 6c

L’UFPP può, su richiesta motivata, concedere una proroga del termine o del limite temporale massimo secondo l’articolo 27 capoverso 2bisLPPC, in particolare se l’evento è di vaste proporzioni.

Canton AI

Respingiamo gli articoli 6b e 6c nella loro forma attuale. I nuovi compiti di controllo da parte della Confederazione e un’ulteriore limitazione dell’autonomia dei Cantoni non sono accettabili per il Canton Appenzello Interno.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Canton GE

Il termine "di vaste proporzioni" è troppo vago e dovrebbe essere precisato.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Art. 6d

1I Cantoni registrano nel sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA) i giorni di servizio da prestare nell’ambito di lavori di ripristino, interventi di pubblica utilità, corsi

d’istruzione di base, istruzioni complementari, corsi per quadri, corsi di perfezionamento,

corsi di ripetizione e servizi nell’amministrazione della protezione civile.

2I dati devono essere registrati al più tardi tre mesi prima dell’inizio del servizio. Per i lavori di ripristino che vengono effettuati nei primi tre mesi dopo il verificarsi dell’evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due giorni prima dell’inizio dell’intervento. Per i lavori ripristino che vengono effettuati tra il quarto e il sesto mese dopo il verificarsi

dell’evento, i giorni di servizio devono essere registrati al più tardi due settimane prima dell’inizio del servizio. I dati devono essere costantemente aggiornati.

3Se un limite temporale massimo statuito dagli articoli 25a, 27a capoverso 2 e 33 – 36 LPPC è superato, al più tardi due mesi prima dell’inizio del servizio l’UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio i rispettivi militi.

4Se il limite temporale massimo secondo l’articolo 27 capoverso 2bis è superato, l’UFPP ingiunge al Cantone di non chiamare in servizio il milite in questione:

a. al più tardi un giorno prima dell’inizio del servizio in caso di lavori di ripristino eseguiti nei primi tre mesi dal verificarsi dell’evento;