Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine
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I dati personali contenuti nella PES della protezione della popolazione sono conservati per al massimo dieci anni.
Canton BE
Siamo fondamentalmente d’accordo con le modifiche proposte. Queste dimostrano tuttavia che dal punto di vista dei contenuti l’ordinanza sugli interventi NBCN ha raggiunto i propri limiti. Le modifiche proposte rappresentano un ulteriore passo verso la creazione di una futura ordinanza sulla protezione della popolazione. Troviamo positivo che termini quali «protezione della popolazione» e «situazione prioritaria per la protezione della popolazione» vengano introdotti per la prima volta nell’ordinanza NBCN. Questi però hanno una portata molto più ampia e vanno oltre gli interventi NBCN. Ciò traspare anche dal rapporto esplicativo, dove si parla ad esempio di inondazione in seguito alla rottura di uno sbarramento idrico. Sarebbe opportuno accertare se l’estensione alla situazione prioritaria per la protezione della popolazione è coperta dall’articolo 1 dell’ordinanza sugli interventi NBCN, o se è necessario modificare questo articolo. Un ulteriore vantaggio di rinsaldare ancor più il termine «Protezione della popolazione» sarebbe quello di poter sostituire perifrasi ingombranti come «organi cantonali competenti in caso di eventi NBCN» con termini già invalsi quale ad esempio «enti cantonali responsabili della protezione della popolazione».
Proposta di modifica: verificare se l’ordinanza sugli interventi NBCN può essere tramutata in un’ordinanza sulla protezione della popolazione (vedi anche osservazioni relative all’articolo 40j ss. OPCi).
Canton GE
Nell’ambito della procedura di richiamo è previsto che i centri di analisi della situazione della protezione della popolazione dei Paesi vicini e gli enti regionali e tecnici con mansioni nel campo della radioprotezione possano consultare i dati della PES della protezione della popolazione. Il Canton Ginevra vorrebbe sfruttare questa possibilità con la Francia e chiede informazioni in merito allo stato del progetto.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
2.5. Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)
Art. 6
Civili in servizio o in formazione per l’esercito o per la protezione civile
1È considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d’istruzione della protezione civile:
c. come partecipante all’istruzione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG e UR
Secondo il capoverso 1 lettera b anche i partecipanti alle esercitazioni della protezione civile sono assicurati presso l’assicurazione militare.
Proposta di modifica: citare anche le esercitazioni della protezione civile nella frase introduttiva al primo capoverso.