Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine

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un organo statale da un rapporto lavorativo e che svolgono compiti per la protezione civile, nel caso in cui prestano servizio nell’ambito di interventi di pubblica utilità non hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno. Ciò concernerebbe anche miliziani impiegati saltuariamente per delle sequenze d’istruzione o per la manutenzione del materiale come pure tutti gli impiegati dell’amministrazione cantonale e federale. Ne sarebbero quindi toccati anche la maggior parte dei quadri della protezione civile, ciò che renderebbe problematico lo svolgimento di interventi di pubblica utilità.

La limitazione prevista dal rapporto esplicativo secondo cui il personale a tempo parziale avrebbe diritto alle IPG solo quando in quel periodo mancherebbe ad un altro datore di lavoro, nel caso del tempo di lavoro flessibile e del tempo di lavoro calcolato sull’arco dell’anno sarebbe difficile da attuare e ancora più difficile da controllare.

I testi dell’ordinanza e del rapporto esplicativo devono essere precisati affinché sia chiaro chi è toccato dalla limitazione prevista dall’art. 3a.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Cantoni BE e SO

Nella sua presa di posizione del 17 ottobre 2012 relativa alla revisione della LPPC, il Consiglio di Stato del Canton Berna ha chiesto una definizione chiara dei termini «personale della protezione civile a tempo pieno» e «personale della protezione civile a tempo parziale». Il testo dell’ordinanza proposto e le spiegazioni nel rapporto esplicativo soddisfano solo in parte questa richiesta. Secondo la nostra interpretazione, il testo dell’ordinanza afferma che tutti i militi di protezione civile che hanno un rapporto lavorativo con un organo statale e svolgono compiti per la protezione civile non hanno più diritto alle IPG. Inoltre l’eccezione prevista per il personale a tempo parziale (vedi rapporto esplicativo) è di difficile applicazione in caso di orario di lavoro flessibile o di tempo di lavoro calcolato sull’arco dell’anno.

I relativi passaggi dell’ordinanza e del rapporto esplicativo devono essere rielaborati e precisati in modo da definire chiaramente chi è interessato dalle limitazioni.

Conformemente alla presa di posizione del Consiglio di Stato di cui sopra, in questo articolo devono essere citati unicamente i comandanti e gli istruttori a tempo pieno e a tempo parziale della protezione civile.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Cantoni FR e JU

L’articolo è inutile e discriminante. Se un intervento di pubblica utilità è conforme alle norme di legge, gli impiegati del servizio pubblico devono poter prestare servizio di protezione civile e percepire la relativa indennità di perdita di guadagno come tutti gli altri militi.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Canton AR

Il Canton Appenzello esterno chiede che nell’ordinanza e nel rapporto esplicativo venga chiaramente definito chi è interessato dalla limitazione. Ogni milite di protezione civile, indipendentemente dalla sua funzione, deve poter svolgere tutti i giorni di servizio previsti per legge e percepire la relativa indennità per perdita di guadagno. La limitazione è tanto più ingiustificata se paragonata con le possibilità di prestare servizio nell’esercito o nel servizio