Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine
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Altri (non interpellati)
cP, Centre Patronal*
C. Risultati dell’indagine conoscitiva
1. Riassunto
In linea di massima la maggior parte degli interpellati è favorevole alla revisione parziale dell’ordinanza sulla protezione civile.
L’obiettivo principale della revisione parziale, ossia l’attuazione delle modifiche apportate alla LPPC concernenti ulteriori misure di lotta contro gli abusi in materia di IPG (creazione di un sistema di gestione dei dati, limiti temporali massimi per le prestazioni di servizio statuiti per legge), viene fondamentalmente accettato. La maggioranza dei Cantoni ha tuttavia sollevato le seguenti obiezioni.
Poiché gli enti cantonali responsabili della protezione civile non sono ancora allacciati al sistema d’informazione sul personale dell’esercito (PISA), i Cantoni fanno notare che per il momento non saranno in grado di ottemperare agli obblighi statuiti nell’art. 6d OPCi. Richiedono pertanto un periodo di transizione o la messa in vigore scaglionata dell’ordinanza.
Le procedure di notifica e di controllo sono considerate troppo complicate. La grande maggioranza dei Cantoni chiede tra le altre cose di unificare i termini previsti dall’articolo 6b OPCi (lavori di ripristino).
Sono considerati troppo brevi e poco realistici anche i termini previsti per la notifica e la verifica dei lavori di ripristino (art. 6b cpv. 2-4 OPCi), come pure quelli per l’inoltro delle domande e delle notifiche all’UFPP in caso di interventi di pubblica utilità (art. 8 e art. 8bisOIPU).
Infine viene criticato il fatto che i compiti di controllo non sono disciplinati in modo orientato alla pratica e quindi non salvaguardano a sufficienza l’autonomia e la responsabilità dei Cantoni. Affinché le competenze per il disciplinamento delle procedure di autorizzazione (rispetto dei termini di chiamata in servizio secondo la LPPC, adattamento delle domande) in caso di interventi di pubblica utilità non venga limitato, una maggioranza dei Cantoni chiede di rinunciare ai termini secondo l’articolo 8bisOIPU.
Di seguito viene riportato un riassunto delle critiche e delle proposte più frequenti.
2. Prese di posizione in dettaglio
2.1. Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
Art. 3a
Per «personale degli enti cantonali e comunali responsabili della protezione civile»
s’intendono persone che:
a. sono impiegate a tempo pieno o parziale presso un ente statale; e
b. svolgono, conformemente al loro contratto di lavoro, compiti a favore della protezione civile.
Cantoni AG, AI, BL, BS, GL, LU, OW, SH, SZ, TG, UR e VS
In relazione all’art. 3a viene sollevata in particolare la domanda se ha senso distinguere tra rapporto di lavoro a tempo pieno e rapporto di lavoro a tempo parziale. Sarebbe più sensato statuire che ogni milite può prestare interventi di pubblica utilità nel limite dei giorni massimi fissati e che per questa prestazione di servizio ha diritto all’IPG. La disposizione potrebbe essere interpretata anche in un altro modo, ossia che tutti i militi di protezione civile legati ad