Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine
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2.2. Ordinanza sui sistemi d’informazione militari (OSIM)
Allegato 1
Titolo
Dati del PISA
1 Dati delle persone soggette all’obbligo di leva, delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di civili assistiti dalla truppa o impiegati per un intervento a tempo determinato nell’esercito
Dati personali
Titolo prima della cifra 107
2 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile e servizio di protezione civile
2.1 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile
E
2.2 Dati delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile
107. Dati ai sensi delle cifre 1–5 e 7–10
108. Organizzazione di protezione civile
109. Settore specialistico (arma)
110. Funzione(i) e rispettiva classe di funzione
111. Grado
112. Giorni di servizio complessivi prestati
113. Per prestazione di servizio: periodo di servizio, numero di giorni di servizio con codice IPG (20, 21, 22, 23), riferimento al relativo articolo di legge e designazione della prestazione di servizio.
Cantoni AG, AR, BE, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SO, SH, SZ, TG, UR e VS
Nella protezione civile non c’è arma.
Proposta di modifica: stralciare la parentesi alla cifra 109.
2.3. Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU)
Art. 3 cpv. 1
1Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) con due anni di anticipo. In casi eccezionali debitamente motivati possono essere prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.