Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

Cantoni AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, UR e VS

Nella maggior parte dei casi dovrebbe essere possibile inoltrare le domande due anni prima dell’inizio dell’intervento di pubblica utilità. Soprattutto nel campo delle manifestazioni sportive di carattere internazionale, si tende tuttavia sempre più spesso ad assegnare gli eventi a breve termine. Non sarà quindi sempre possibile rispettare il termine, e la deroga diventerebbe più regola che eccezione.

Proposta di modifica: ridurre il termine a un anno

Canton GL

Proposta di modifica: ridurre il termine a 18 mesi

Canton ZG

Proposta di modifica: gennaio dell’anno precedente

Art. 6a Fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

1Se con l’evento consegue un cospicuo introito e l’evento è stato appoggiato anche

dall’esercito, l’istante può essere obbligato dall’UFPP a versare una parte adeguata

dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

2Tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militi di protezione civile impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

3L’istante è tenuto, su richiesta, a presentare all’UFPP il conteggio finale dell’evento.

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, VS e ZG

Ci distanziamo dalla possibilità che gli istanti possano essere obbligati a versare una parte dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Il fatto che l’esercito intenda mettere a disposizione meno mezzi non significa che ciò debba essere il caso anche per la protezione civile. La protezione civile dipende dagli interventi di pubblica utilità a livello nazionale sia a scopo d’esercizio, sia a scopo d’istruzione. L’articolo proposto è contrario agli interessi della protezione civile e danneggia la sua immagine presso la popolazione e gli organizzatori.

Si chiede di stralciare la disposizione. Si fa notare inoltre che il testo dell’ordinanza contiene termini legali non meglio precisati come «cospicuo introito» o «parte adeguata dell’introito». Teniamo a sottolineare che se la nostra richiesta non verrà accolta, eventuali controversie con gli istanti saranno di competenza esclusiva dell’UFPP e potranno essere delegate ai Cantoni solo con conseguenze di ordine finanziario.

Proposta di modifica: stralciare

Cantoni FR, JU e NE

Questo articolo deve essere stralciato poiché non è applicabile. Inoltre contiene termini non sufficientemente definiti come «cospicuo introito». Non da ultimo non ci pare giustificato che la protezione civile, contrariamente a interventi analoghi prestati dall’esercito, venga assoggettata a una tale disposizione.