Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine
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Canton GE
La nuova disposizione è accolta favorevolmente. Essa tiene conto della cronologia degli eventi, permettendo ad esempio di evitare che vengano versati contributi sostitutivi anche se in seguito non si procede alla costruzione.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Art. 25 Abs. 2
2L’approvazione dei progetti relativi a rifugi per beni culturali compete all’UFPP.
Canton VD
I Cantoni possono assumere il controllo dei progetti. Tuttavia la Confederazione deve comunicare quali edifici sono dotati di un relativo locale.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Federazione svizzera della protezione civile
Il rapporto afferma chiaramente che d’ora in poi la responsabilità spetta ai Cantoni e non all’UFPP. Il testo dell’ordinanza dev’essere adattato di conseguenza.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Art. 31 cpv. 4 e 5
4Se il tasso di copertura dei posti letto scende sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, questo tasso di copertura deve essere ripristinato entro un termine di dieci anni.
5Se nell’ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. Questa sostituzione deve avvenire nell’ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.
Cantoni BE, BL, BS, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR e VS
Rimane poco chiaro come viene calcolato il grado di copertura pari allo 0,6 % della popolazione e su quale base si fonda questa percentuale. Si chiede di inserire le relative spiegazioni nel rapporto esplicativo e se non fossero sufficientemente chiare di rimettere in questione il grado di copertura indicato.
Considerato che al giorno d’oggi difficilmente vengono costruiti nuovi ospedali, il termine di dieci anni non è realistico. Il termine può essere rispettato solo se la sostituzione reale viene considerata separatamente dall’infrastruttura ospedaliera. Nell’ordinanza dovrebbe essere affermato esplicitamente che anche la sostituzione reale è gestita dall’ente ospedaliero.
Proposta di modifica: stralcio del termine o adattamento conformemente a quanto esposto.