Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine
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di giorni di servizio, al momento della registrazione trasmetta automaticamente un messaggio d’allerta e un messaggio di protocollo al rispettivo Cantone (ufficio cantonale responsabile della protezione civile) e all’UFPP. In questo modo si può rinunciare a una notifica supplementare all’UFPP. Il termine di tre mesi non può essere rispettato in tutti casi; dovrebbe pertanto essere prevista una disposizione derogatoria, ad esempio del tenore seguente: «In casi eccezionali, d’intesa con il milite la registrazione della prestazione di servizio può avvenire anche a breve termine». L’ingiunzione dell’UFPP a non chiamare in servizio il milite in questione si renderebbe così superflua, poiché l’organo di controllo dovrebbe già aver ricevuto la relativa notifica. Sarebbe così sufficiente una verifica annuale.
Questo articolo deve essere rielaborato. Le nuove tecnoclogie devono permettere di migliorare i processi, e non creare maggiori oneri amministrativi.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Canton ZH
Dato che l’applicazione tecnica richiederà ancora un certo tempo, il Canton Zurigo chiede l’introduzione di un periodo di transizione fino alla fine del 2015.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Federazione svizzera della protezione civile
Il legislatore dovrebbe limitarsi a fissare il numero massimo di giorni di servizio da prestare. Le distinzioni operate negli articoli 26, 27, 27a e 36 sono superflue. Senza di esse verrebbero a cadere le procedure di autorizzazione per gli interventi secondo gli articoli 26, 27 e 27a e la procedura di controllo tramite PISA potrebbe essere ridotta a un minimo. In questo modo, il personale degli enti cantonali e comunali di protezione civile potrebbe far valere il diritto all’IPG solo per il numero massimo consentito di giorni di servizio. L’obiettivo principale delle prestazioni di servizio dovrebbe essere quello di garantire la capacità d’intervento ottimale in caso di eventi su vasta scala, catastrofi e situazioni d’emergenza. Per gli interventi che non servono unicamente all’istruzione sono sufficienti le attuali disposizioni dell’OIPU.
Proposta di modifica: nessuna formulazione
Art. 6e
Possono essere chiamati a prestare un intervento unicamente i militi che hanno assolto almeno l’istruzione di base ai sensi dell’articolo 33 LPPC o che dispongono di un’istruzione equivalente.
Art. 6f
Possono essere convocati a un servizio d’istruzione unicamente i militi che hanno assolto almeno l’istruzione di base ai sensi dell’articolo 33 LPPC o che dispongono di un’istruzione equivalente.
Cantoni AG, AR, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR e VS
Troviamo positivo il fatto che possono essere chiamati in servizio anche i militi con
un’istruzione equivalente. Tuttavia il termine «istruzione equivalente» dovrebbe essere meglio definito nell’ordinanza. Non ha senso che ogni Cantone disciplini per sé che cosa intende per «equivalente». Ciò porterebbe a disparità di trattamento e creerebbe problemi in caso di cambiamento di Cantone da parte dei militi. Per quanto concerne i controlli IPG, ci aspettiamo che l’UFPP prenda i necessari accordi con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali