Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine

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Art. 8a

L’ente cantonale responsabile della protezione civile autorizza gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale e stabilisce la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.

Cantoni AR, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SZ, SH, SO, TG, UR e VS

Se la proposta di modifica relativa all’articolo 8 viene accolta, l’articolo 8a diventa superfluo.

Proposta di modifica: stralciare

Art. 8b

1L’autorizzazione di un intervento di pubblica utilità deve contenere in particolare i punti seguenti:

a. designazione di «autorizzazione»;

b. autorità di decisione;

c. destinatari della decisione;

d. motivazione;

e. base legale;

f. evento da appoggiare;

g. lavori autorizzati;

h. luoghi e date relativi agli interventi;

i. numero complessivo di giorni di servizio da prestare;

j. ripartizione dei costi;

k. indicazione dei rimedi giuridici;

l. formula di notifica

m. firma dell’autorità di decisione con luogo e data.

2È possibile rinunciare a indicare i motivi e i rimedi giuridici allorché la decisione è interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.

Cantoni AI, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SZ, SH, TG e UR

Il fatto che l’ordinanza definisca chiaramente quale deve essere il contenuto di

un’autorizzazione è accolto favorevolmente. Dato però che l’affermazione secondo cui in passato sarebbero state rilasciate autorizzazioni non conformi (vedasi rapporto esplicativo) non ci concerne, chiediamo che il relativo passaggio venga tolto dal rapporto.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Cantoni BE e SO

Il fatto che nell’ordinanza viene chiaramente definito quale deve essere il contenuto di un’autorizzazione è accolto favorevolmente. In merito all’affermazione del rapporto esplicativo secondo cui in passato sarebbero state ripetutamente rilasciate autorizzazioni non conformi alle norme di legge, rimandiamo a una sentenza del tribunale amministrativo del Canton Berna che sostiene la procedura un tempo in vigore nei Cantoni di Berna e Soletta. Non è quindi esaustivamente provato che le autorizzazioni rilasciate non fossero realmente conformi alla legge. Il rapporto esplicativo deve essere modificato di conseguenza.