Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 23 pagine

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e le casse di compensazione affinché non si renda necessario un controllo di plausibilità ogni volta che una persona precedentemente dispensata presta servizio.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Canton BE

Il Canton Berna trova positiva la disposizione dell’art. 33 cpv. 4 LPPC secondo cui le persone che prestano servizio a titolo volontario sono dispensate dall’istruzione di base se dispongono di un’istruzione equivalente. Con l’introduzione degli articoli 6e e 6f si propone ora di estendere la dispensa a tutti i militi della protezione civile. Non siamo d’accordo che la competenza di determinare che cosa s’intenda per «equivalente» venga delegata ai Cantoni. Ciò potrebbe portare a disparità di trattamento e a problemi in caso di cambiamento di Cantone. In merito ai controlli IPG il nostro Cantone si aspetta inoltre che vengano presi i necessari accordi con l’UFAS e le casse di compensazione affinché non si renda necessario un controllo di plausibilità ogni volta che una persona precedentemente dispensata presta servizio.

La relativa indicazione nell’articolo 33 LPPC è sufficiente a dispensare dall’istruzione di base le persone che prestano servizio volontario. Se non venisse dato seguito alla nostra richiesta di modifica, proponiamo la seguente frase: «in singoli casi motivati i Cantoni possono riconoscere delle istruzioni come equivalenti». In questo caso il rapporto esplicativo dovrebbe essere adattato di conseguenza. In particolare si dovrebbe fare riferimento alle disposizioni esecutive concernenti le istruzioni di base riconosciute ed equivalenti nel campo dell’aiuto psicologico d’urgenza come le ha formulate la Rete nazionale per l’aiuto psicologico

d’urgenza (RNAPU) per il 1° gennaio 2013. Andrebbe infine puntualizzato che l’istruzione nell’ambito del servizio civile non costituisce un’istruzione equivalente.

Proposta di modifica: stralciare in entrambi articoli la parte di frase «o che dispongono di un’istruzione equivalente».

Canton VD

Occorre precisare il termine «istruzione equivalente». Affinché la collaborazione tra Cantoni rimanga possibile devono valere gli stessi criteri a livello nazionale, o perlomeno a livello regionale.

Proposta di modifica: nessuna formulazione

Art. 21 Abs. 1

1I contributi sostitutivi devono essere versati entro tre mesi dall’inizio dei lavori.

Cantoni BS, FR, JU, LU, NE, NW, TI e ZH

Il versamento dei contributi sostitutivi prima dell’inizio dei lavori di costruzione è una delle diverse condizioni (per es. altri contributi) che devono essere soddisfatte prima di iniziare i lavori. Questa procedura si è dimostrata molto valida. Il versamento dei contributi in un secondo tempo richiederebbe un meccanismo di controllo supplementare (sollecito, richiamo, esecuzione) molto più oneroso della non concessione del permesso di costruzione.

Proposta di modifica: rinuncia alla modifica.