Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine

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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16) / ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC; RS 742.101.2)

Finora le basi di calcolo delle partecipazioni cantonali al traffico regionale viaggiatori (TRV) e

all’infrastruttura erano disciplinate in un’apposita ordinanza, ossia l’ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC). Venendo meno la partecipazione diretta dei Cantoni al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, l’OQC viene abrogata e le restanti disposizioni vengono recepite nell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV, cfr. la nuova sezione 10 «Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità»).

In conformità all’articolo 30 della legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1), le quote cantonali vengono ricalcolate almeno ogni quattro anni e nel calcolo vengono considerate le condizioni strutturali dei Cantoni stessi.

Attualmente per il calcolo delle quote cantonali si tiene conto della densità demografica e della lunghezza della rete delle ferrovie private. L’adozione del FAIF non comporta, in linea di massima, una modifica del metodo di calcolo. Tuttavia, poiché ora le infrastrutture delle ferrovie private sono finanziate dalla Confederazione, nel calcolo delle quote cantonali nel TRV non è più il caso di tener conto della lunghezza di questa rete ferroviaria. Perciò nel calcolo l’indice corrispondente viene messo sullo zero. Una verifica di massima del metodo di calcolo delle quote cantonali nel TRV può essere intrapresa nell’ambito della rielaborazione della procedura di ordinazione. Si rinuncia pertanto a introdurre in quest’ambito ulteriori parametri oltre alla densità demografica.

Inoltre vengono introdotti altri piccoli adeguamenti.

Art. 1 Oggetto

A seguito dell’integrazione delle disposizioni dell’OQC nell’OITRV, l’articolo viene completato con la definizione delle quote dei Cantoni.