Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine

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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

Art. 37 Presupposti

Secondo le esperienze maturate negli ultimi anni è opportuno definire un limite chiaro a partire dal quale si devono mettere a disposizione mezzi federali. Viene quindi posto come limite un ammontare di danni a carico dell’impresa superiore a un quinto del totale annuo delle indennità. Il nuovo disciplinamento mira anche a creare i presupposti affinché in futuro i gestori dell’infrastruttura possano rinunciare all’assicurazione contro i danni da maltempo. A questo proposito va fatto notare che l’articolo 49 Lferr consente che siano concessi aiuti dopo calamità naturali anche ai gestori dell’infrastruttura che non hanno diritto all’indennità. Vale la disposizione generale secondo cui si possono denunciare i danni a partire da un milione di franchi.

Sezione 10: Mandati di ricerca

Art. 40

La legge sul FIF permette di finanziare mandati di ricerca legati all’infrastruttura ferroviaria con i mezzi del Fondo. Sulla base dell’articolo 4 della legge federale sulla promozione della ricerca e

dell’innovazione (LPRI; RS 420.1), l’Amministrazione federale può assumere compiti di promozione della ricerca e dell’innovazione. Secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b LPRI, l’UFT può concedere sussidi per la realizzazione di programmi di ricerca e, secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera d LPRI, può conferire mandati di ricerca. Dal punto di vista contenutistico, la base di questi mandati consiste in un piano direttore di ricerca quadriennale dello stesso Ufficio. Le decisioni relative alle domande di ricerca sono prese dall’UFT nell’ambito delle competenze finanziarie esistenti. Ogni anno in media si prevede un volume di spese di ricerca pari a circa lo 0,5–1,0 per mille delle entrate FIF, ma in singoli anni si possono registrare maggiori oscillazioni nell’importo delle uscite.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 42 Disposizioni transitorie

In linea di massima tutti i rapporti contrattuali esistenti e destinati al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria devono essere proseguiti, ma la loro fonte di pagamento deve essere costituita dal FIF. Nel caso delle convenzioni sulle prestazioni, che coprono un determinato periodo senza tuttavia costituire un finanziamento progettuale vero e proprio, si prevede che i progetti iniziati nel periodo 2013–2016 saranno finanziati tramite tali convenzioni fino alla loro conclusione anche nel periodo 2017–2020. I criteri di selezione saranno applicati solo ai nuovi progetti.

La durata di un finanziamento da parte di terzi (in particolare dei Cantoni) viene limitata a 40 anni. Alla base di questa novità vi è anche la riflessione secondo cui col tempo ogni opera diventa parte inte-