Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine
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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
Art. 29 Rendiconto e verifica del raggiungimento degli obiettivi
Questo articolo si fonda sull’articolo 22 OCFIF, con alcune integrazioni. In linea di massima l’UFT mantiene il diritto di consultare tutti i documenti e i dati concernenti il settore infrastruttura. I gestori dell’infrastruttura presentano all’UFT rapporti regolari sul raggiungimento degli obiettivi, definiti in precedenza dall’UFT e recepiti nella convenzione sulle prestazioni (cfr. art. 27 OCPF). Oltre al rendiconto per gli indicatori concordati, i gestori dell’infrastruttura devono riferire in particolare sullo stato della rete, il volume di traffico e il grado di sfruttamento dell’infrastruttura, sui ricavi derivanti dalle tracce orarie, sullo stato degli investimenti convenuti e sul coinvolgimento delle imprese di trasporto ferroviario. L’UFT può analizzare e riassumere questi rapporti per poi pubblicare un proprio rapporto, come avviene già oggi per alcuni indicatori selezionati. Per eventuali differenze (obiettivi e scadenze) l’UFT si riserva la facoltà di esigere l’adozione di misure mirate oppure il rimborso delle prestazioni finanziarie, stabilendolo caso per caso. Il nuovo capoverso 5 stabilisce che per i grandi progetti, la cui realizzazione presenta rischi notevoli, si possono applicare, secondo l’articolo 35 capoverso 2, disposizioni particolari in merito al rendiconto e alla verifica dei progetti di ampliamento. Per rischi notevoli
s’intendono soprattutto quelli geologici.
Sezione 7: Finanziamento dell’ampliamento
Art. 30 Principi
Questo articolo illustra i principi legati all’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria. Uno dei compiti principali dell’UFT consiste nell’attuare le misure previste in un decreto federale entro la scadenza fissata. In sostanza si tratta di concretizzare e poi di attuare le misure auspicate dal Parlamento.
L’UFT pianifica quindi con lungimiranza l’attuazione delle misure decise. In particolare, sin dall’inizio garantisce che la funzionalità auspicata per l’infrastruttura ferroviaria possa essere realizzata e che l’offerta pianificata sia caratterizzata da grande disponibilità e affidabilità. Occorre inoltre assicurare il rispetto delle scadenze e dei crediti prestabiliti dal Parlamento.
L’UFT non può tuttavia farsi carico di questo compito senza l’intervento dei gestori dell’infrastruttura interessati. Per tale motivo è prevista la stipula di convenzioni di attuazione con i gestori stessi.
Le convenzioni di attuazione consentono all’UFT di concentrarsi su pianificazione, gestione e sorveglianza, mentre i gestori dell’infrastruttura sono responsabili dello sviluppo dei progetti e della loro realizzazione.
Per conto della Confederazione l’UFT assume anche i compiti legati al finanziamento. In base alla pianificazione della liquidità concordata con i gestori dell’infrastruttura, garantisce la messa a disposizione puntuale dei mezzi finanziari e sorveglia il rispetto dei limiti di credito.