Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine

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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

Art. 2 Beneficiari delle indennità nonché art. 6

Nell’articolo 2 e nell’articolo 6 viene contemplata la possibilità di versare indennità non solo per concessioni o trattati internazionali, ma anche per autorizzazioni. Questa integrazione si rende necessaria dato che ora sui laghi non vengono più rilasciate concessioni di zona e che per collegamenti esclusivamente internazionali vengono ora accordate autorizzazioni (secondo l’art. 8 LTV). Non si verificano ulteriori ripercussioni su altri tipi di trasporto come le linee internazionali già attualmente ordinate e segnatamente non si riscontrano effetti sulle numerose linee internazionali di bus, poiché in quasi tutti i casi non si tratta di traffico regionale viaggiatori.

Art. 14 Obiettivi finanziari

Adeguamento dovuto all’introduzione del limite di spesa quadriennale per il TRV.

Art. 19 Investimenti

Formulazione analoga a quella dell’articolo 15 OCPF.

Art. 29a Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale

Ripreso per il TRV senza modifiche materiali dall’articolo 7 OQC.

Art. 29b Calcolo delle partecipazioni cantonali

Principi per la definizione delle partecipazioni cantonali; il calcolo esatto si trova nell’allegato 1 e i risultati (quote cantonali) nell’allegato 2.

Art. 29c Variazione annuale massima della quota della Confederazione

Ripreso dall’articolo 4 OQC.