Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine

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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

Art. 24 Convenzioni sulla collaborazione tra imprese di trasporto

Questo articolo coincide con l’articolo 12 dell’attuale ordinanza (OCFIF) e tratta principalmente della messa a disposizione di terreni o locali ad altre imprese dei trasporti pubblici, ad esempio di terreno di una ferrovia per la costruzione di una fermata di autobus. L’unica modifica è costituita dai punti di vendita di altre imprese di trasporti, menzionati esplicitamente per la prima volta a titolo di esempio.

Art. 25 Forme di finanziamento

Il nuovo articolo 25 si basa sull’articolo 14 OCFIF. Per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura secondo l’articolo 62 capoverso 1 Lferr la Confederazione può ancora erogare indennità e aiuti finanziari. Ora il capoverso 2 stabilisce che siano stanziati aiuti finanziari e indennità per veicoli indispensabili all’esercizio e al mantenimento della qualità. In conformità al capoverso 3, per investimenti in costruzioni e immobili, impianti, installazioni e veicoli adibiti a uso misto si possono erogare indennità per i costi di capitale di terzi. Questa possibilità va concordata preliminarmente con l’UFT. Ora il capoverso 4 stabilisce che i fondi d’investimento versati siano pagati dapprima sotto forma di indennità. Al termine dell’anno rispettivo l’importo degli ammortamenti e degli ammortamenti diretti viene rilevato e imputato alle indennità (a fondo perso). La differenza tra pagamento e spese di ammortamento viene convertita in mutuo senza interessi e condizionalmente rimborsabile. I gestori dell’infrastruttura devono calcolare l’importo delle spese di ammortamento per l’intero anno e comunicarlo poi per iscritto all’UFT entro la metà circa di dicembre dell’anno in questione.

Sezione 6: Finanziamento dell’esercizio e del mantenimento della qualità

Art. 26 Offerta

Questo articolo coincide in gran parte con l’articolo 19 OCFIF. Si precisa che le imprese sono tenute a presentare un’offerta conforme alle direttive politico-finanziarie e funzionali della Confederazione. Ogni impresa è libera di proporre ulteriori spese e investimenti per varianti d’offerta, ma l’UFT deve avere la possibilità di stipulare una convenzione sulle prestazioni nel quadro finanziario stabilito. In particolare, ciò garantisce all’UFT di poter fissare condizioni quadro mirate. In questo modo i gestori

dell’infrastruttura che presentano l’offerta possono essere, ad esempio, sollecitati a compiere sforzi consapevoli in determinati settori.

Il piano di investimento contiene una descrizione dell’offerta di prestazioni che tiene conto della pianificazione sovraordinata dell’infrastruttura, nonché una pianificazione a medio termine (incluso il piano di investimento) che copre almeno quattro anni. I valori pianificati o di riferimento per gli indicatori volti a misurare il raggiungimento degli obiettivi vanno desunti da questa pianificazione a medio termine.