Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine

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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

2.2 Adeguamenti dell’ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF; RS 742.120) – nuova ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF)

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L’ordinanza si riferisce alla legge federale sulle ferrovie (Lferr) rivista alla luce del FAIF. Conformemente all’articolo 1 OCFIF, qui viene presentato quanto è disciplinato dall’ordinanza.

L’articolo 49 Lferr stabilisce a chi compete il finanziamento dell’infrastruttura. Inoltre l’articolo 49 capoverso 3 precisa i tipi di infrastruttura per i quali non vengono erogate prestazioni federali. Pertanto,

risulta superfluo commentare ulteriormente il tenore di questo articolo.

Art. 2 Separazione tra trasporti e infrastruttura: portata della separazione; art. 3 Separazione tra trasporti e infrastruttura: conto per settori; art. 4 Eccezione all’obbligo di separare i conti

Gli articoli 2, 3 e 4 sono stati tratti dall’OCFIF (art. 9, 10 e 11) in vigore. Ora, invece del termine «concessionario» viene impiegato quello di «gestore dell’infrastruttura».

Art. 5 Delimitazione tra mantenimento della qualità e ampliamento

Un’innovazione sostanziale della legislazione consiste nell’introduzione di processi distinti per la pianificazione e il finanziamento del mantenimento della qualità e dell’ampliamento. In particolare la pianificazione del mantenimento della qualità viene associata a convenzioni sulle prestazioni e, nell’ambito di questo processo, non viene recepito alcun progetto di ampliamento, neppure di piccola portata. Una deroga è costituita dall’articolo 48f capoverso 2 e dall’articolo 51 capoverso 2 Lferr, che tuttavia possono essere applicati solo dopo la conclusione del processo di pianificazione.

Il mantenimento della qualità consiste, oltre che nella manutenzione e nel rinnovo, anche

nell’ammodernamento degli impianti e nel loro adeguamento alle esigenze attuali, a condizione che ciò non sia causato da ampliamenti dell’offerta.