Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine
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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
un rendiconto annuale sulla situazione del credito d’impegno nonché sullo stato e sulla prosecuzione dei lavori.
Nell’articolo 35 viene precisato che l’UFT disciplina in una direttiva i dettagli relativi alla sorveglianza sull’ampliamento. Affinché l’UFT possa adempiere il suo mandato di rendicontazione nell’ambito della sorveglianza, lo stesso articolo 35 prescrive poi che i costruttori incaricati della realizzazione delle misure devono presentare all’UFT un rendiconto semestrale.
Il rendiconto annuale da parte del Consiglio federale previsto dall’articolo 58e Lferr avviene nell’ambito del consuntivo. In aggiunta, l’UFT redige annualmente un rapporto sullo stato di tutti i lavori di ampliamento per informare i membri del Parlamento (in primo luogo la Commissione dei trasporti e la Commissione delle finanze) e l’opinione pubblica.
Sezione 8: Investimenti in impianti di trasporto a fune
Art. 36
Gli investimenti in impianti di trasporto a fune – nella misura in cui questi ultimi possono essere considerati come infrastruttura (secondo la legge sugli impianti a fune [LIFT; RS 743.01], la Lferr si applica «per analogia» al «finanziamento dell’infrastruttura») – sono effettuati sulla base di convenzioni di finanziamento non limitate nel tempo e legate all’oggetto.
Tutti i finanziamenti sottostanno alla riserva dell’articolo 49 Lferr. Si afferma che non vengono assegnati contributi alle infrastrutture per il collegamento capillare (ad es. i tram nel traffico locale) e a quelle senza funzione di collegamento (ad es. gli impianti di trasporto a fune nel traffico d’escursione). Per gli impianti di trasporto a fune con funzione di collegamento i contributi vengono invece limitati agli investimenti (di norma investimenti di sostituzione), perché le indennità sono finanziate secondo la legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1).
Le disposizioni della LIFT stabiliscono solo che «il finanziamento dell’infrastruttura» degli stessi impianti di trasporto a fune deve avvenire «per analogia» secondo la Lferr. Occorre sfruttare questo margine di interpretazione in modo che gli investimenti di sostituzione relativi agli impianti di trasporto a fune possano essere sostenuti con mezzi a fondo perso.
Sezione 9: Danni causati dalle forze della natura
Questa sezione coincide con gli articoli 23–25 dell’ordinanza vigente (OCFIF). Con il nuovo disciplinamento in materia di finanziamento dell’infrastruttura viene meno il riferimento ai Cantoni.