Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine
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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
Ciò vale in particolar modo per la prestazione di esercizio (treni-chilometri o tracce-chilometri). Le differenze rispetto alle precedenti pianificazioni e al conto annuale devono essere sufficientemente motivate. Un’altra novità consiste nel fatto che, insieme all’offerta, occorre presentare il rapporto sullo stato della rete dell’anno precedente, come pure i dati relativi ai costi pianificati e un documento che confermi il rispetto delle direttive finanziarie e funzionali dell’UFT.
Art. 27 Contenuto della convenzione sulle prestazioni
Questo articolo corrisponde in gran parte all’articolo 20 OCFIF. Oltre alle principali ipotesi di fondo e agli obiettivi dell’UFT per tutti i gestori dell’infrastruttura, la convenzione sulle prestazioni deve descrivere anche le prestazioni da fornire e, in particolare, gli investimenti e il relativo finanziamento. I pagamenti previsti devono essere documentati per i singoli anni e, separatamente, per le indennità di esercizio e i contributi di investimento della Confederazione. Per misurare il raggiungimento degli obiettivi vengono definiti indicatori ed eventualmente valori di riferimento, nonché requisiti per
l’ulteriore rendicontazione (in particolare per il rapporto sullo stato della rete). Il sistema di indicatori elaborato dall’UFT distingue diverse classi di grandezza, secondo le quali vengono classificati i gestori dell’infrastruttura. I requisiti per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi si differenziano a seconda della classe di grandezza. Mentre per i gestori più piccoli si tende a concordare un numero limitato di indicatori e valori di riferimento, per le ferrovie di grandi dimensioni i requisiti sono un po’ più estesi. Nell’allegato alla convenzione sulle prestazioni vengono precisati gli indicatori e i rapporti richiesti per ciascun gestore dell’infrastruttura. Le convenzioni sono stipulate per quattro anni.
Art. 28 Modifica della convenzione sulle prestazioni
Questo articolo riprende in gran parte l’articolo 21 OCFIF, con qualche precisazione. La modifica della convenzione è possibile soltanto in caso di deroghe rilevanti rispetto alle ipotesi di fondo, qualora tali deroghe esulino dall’ambito di responsabilità dei gestori dell’infrastruttura. Tra le parti contraenti devono essere avviate le necessarie trattative. Una modifica sostanziale è costituita dalla riduzione del bilancio preventivo. Se il limite di spesa per le convenzioni sulle prestazioni viene ridotto, l’UFT verifica in primo luogo le ripercussioni sulle convenzioni in vigore. Qualora si debbano ridimensionare talune convenzioni oppure tutte, occorre verificare con i gestori dell’infrastruttura se le stesse possano essere adempiute. Nel nuovo capoverso 2 si stabilisce che sono possibili trasferimenti tra indennità di esercizio e contributi di investimento nel corso del periodo di validità della relativa convenzione sulle prestazioni (nessuna incidenza sul bilancio preventivo). Tali trasferimenti devono essere concordati tempestivamente con l’UFT e hanno valore di modifica. Le modifiche della convenzione sulle prestazioni devono essere tuttora stabilite per iscritto.