Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine

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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

Art. 19 Carattere vincolante dell’utilizzazione pianificata delle capacità

Il programma di utilizzazione della rete viene sempre messo a punto e deciso solo dopo

l’approvazione di una nuova fase di ampliamento da parte dell’Assemblea federale. Per superare il periodo che intercorre tra la consegna all’Assemblea federale del rapporto su una nuova fase di ampliamento e l’approvazione del relativo programma di utilizzazione della rete, viene attribuito un carattere di obbligatorietà al piano di utilizzazione delle capacità in modo da garantire le tracce. Questa disposizione prepara anche l’introduzione degli strumenti «programma di utilizzazione della rete» e «piano di utilizzazione della rete». Le disposizioni saranno completate dopo la presentazione della pertinente base legale.

Sezione 5: Principi di finanziamento

Art. 20 Strumenti di finanziamento

Conformemente alle pertinenti disposizioni legislative (art. 48f Lferr e art. 51 Lferr), vengono elencate le possibili forme di convenzione:

 convenzioni sulle prestazioni valide quattro anni per l’esercizio e per il mantenimento della qualità nonché

 convenzioni di attuazione per progetti di ampliamento riferite a oggetti e prive di limiti temporali.

Art. 21 Cofinanziamento da parte dei Cantoni

Nel corso di una consultazione preliminare i Cantoni si sono già espressi sui principi sanciti in questo articolo e hanno largamente confermato gli indirizzi proposti.

Il capoverso 1 ribadisce chiaramente quanto già esposto nell’articolo 57 Lferr: considerazione al 50 per cento dei viaggiatori-chilometri e dei treni-chilometri ordinati congiuntamente nella ponderazione degli elementi di calcolo «viaggiatori-chilometri» e «treni-chilometri » nel TRV. Questo aspetto è stato oggetto di giudizi controversi nella consultazione preliminare. Da un lato, per la riduzione del proprio contributo cantonale, sono stati maggiormente ponderati, a seconda del grado sfruttamento dei treni, i treni-chilometri o i viaggiatori-chilometri. Dall’altro, sempre per la riduzione dei propri versamenti, sono stati auspicati nuovi criteri (ad es. la popolazione o gli standard delle linee). Se il legislatore avesse voluto introdurre una ponderazione dei due elementi di calcolo diversa da quella al 50 per cento,

l’avrebbe già disciplinata nell’articolo 57 Lferr. La precisazione proposta nel presente articolo, ossia la ponderazione al 50 per cento, serve a fare chiarezza e ad aumentare la certezza giuridica.