Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine

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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003

Il capoverso 2 precisa che ogni anno alla fine di febbraio l’UFT rende nota l’entità dei singoli versamenti cantonali risultanti dal calcolo. In questo modo i Cantoni possono inserire puntualmente il versamento al FIF nei loro bilanci preventivi. Poiché il calcolo deve avvenire prima delle ordinazioni per il TRV, esso deve basarsi sui dati dell’anno precedente. Dunque per la quota cantonale 2016 si applica l’offerta di trasporto ordinata nel 2015 e per la quota cantonale 2017 l’offerta ordinata nel 2016.

Nel capoverso 3 è stabilito, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, che il pagamento dei versamenti cantonali avviene tramite gli usuali conti correnti presso la Banca nazionale. Per i Cantoni infatti, conformemente alla base legislativa (art. 57 Lferr), si tratta di una spesa vincolata.

Art. 22 Piano d’investimento

Questo nuovo articolo ha carattere generale e si applica al mantenimento della qualità e

all’ampliamento. Con la presentazione di un piano d’investimento aggiornato annualmente, viene garantita una pianificazione continua. Il piano d’investimento, da concordare con le imprese ferroviarie, contiene tutti i progetti del gestore dell’infrastruttura per il rinnovo e l’ampliamento, indipendentemente dal finanziamento. I costi dei progetti vanno ripartiti, per quanto possibile, tra i gruppi di impianti prestabiliti in modo da rendere possibile un confronto con il rapporto sullo stato della rete (art. 29 cpv. 2 OCPF). La normativa «Regelwerk Technik Eisenbahn» (D RTE 29900) sullo stato della rete definisce i requisiti richiesti al relativo rapporto e i gruppi di impianti. Il piano d’investimento rappresenta, tra l’altro, la base dell’offerta per le convenzioni sulle prestazioni (art. 26 OCPF).

Il piano d’investimento viene ora richiesto per un minimo di cinque anni, così da coprire anche il periodo fino all’entrata in vigore di una nuova convenzione sulle prestazioni. Nel corso della durata di una convenzione sulle prestazioni occorre già iniziare la pianificazione del periodo successivo.

Art. 23 Mutui

Il fatto di aver riunito tutte le operazioni di finanziamento dell’infrastruttura nel Fondo per l’infrastruttura ferroviaria consente di avere una visione d’insieme sul flusso di mezzi tra il Fondo e le imprese. In particolare, i fondi di ammortamento del mantenimento della qualità non reinvestiti possono essere utilizzati per gli ampliamenti successivi. Qualora i fondi di ammortamento superino il fabbisogno complessivo, i mutui vanno rimborsati al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.

Ora le disposizioni sulla conversione o sulla rinuncia al rimborso di mutui sono fissate a livello legislativo. Va mantenuto a livello di ordinanza l’accordo con l’Amministrazione federale delle finanze in caso di rinuncia a somme superiori a 10 milioni di franchi.