Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/108: Adeguamenti di ordinanze nell'ambito del nuovo finanziamento e dell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (FAIF) · 22 pagine
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N. registrazione/dossier:: UFT / BAV-200-00001/00008/00004/00005/00004/00001/00003
1. Premessa
Il 9 febbraio 2014 il Popolo svizzero ha accolto con il 62 per cento di voti favorevoli il progetto per il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria FAIF (FF 2012 1283). L’entrata in vigore dei decreti e delle modifiche alle ordinanze è prevista per il 1° gennaio 2016.
Il progetto FAIF riorganizza il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria:
in futuro sia l’esercizio e la manutenzione sia l’ampliamento saranno finanziati dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF);
l’ampliamento sarà attuato in fasi successive decise dal Parlamento ogni 4–8 anni.
Il progetto FAIF si articola in due parti. Nella parte dedicata all’ampliamento dell’infrastruttura sono definite le linee direttrici per la futura offerta di trasporti. La fase di ampliamento 2025 prevede misure concrete per assicurare migliori collegamenti ai clienti dei trasporti pubblici ed eliminare i problemi di capacità.
Nella parte dedicata al finanziamento quest’ultimo viene dotato di una base solida e garantita a lungo termine: il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF). Le risorse fin qui disponibili sono riunite nel FIF e il finanziamento duraturo delle spese viene garantito grazie ai contributi supplementari di tutte le parti interessate (Confederazione, Cantoni, imprese ferroviarie, pendolari e clienti dei trasporti pubblici in generale).
Il versamento da parte dei Cantoni di 500 milioni di franchi l’anno nel FIF per il finanziamento dei costi dell’infrastruttura (dettagli precisati nei presenti adeguamenti di ordinanze) rende superata una gran parte dell’attuale ordinanza sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale (OQC; RS 742.101.2). Infatti la partecipazione dei Cantoni
all’infrastruttura non è più parte integrante della suddetta ordinanza. Ora l’UFT propone di trasferire nell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV; RS 745.16) la parte dell’OQC che riguarda la partecipazione dei Cantoni alle indennità per le offerte ordinate congiuntamente nel traffico regionale viaggiatori. Pertanto l’OQC attualmente in vigore sarebbe abrogata.
Il FIF consente una pianificazione a lungo termine dei fondi sia per l’esercizio e il mantenimento della qualità sia per l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria e per i relativi mandati di ricerca. In base a questa pianificazione a lungo termine e continua, l’intero processo è stato precisato a livello di ordinanza nella struttura di un processo di controlling.
L’attuale ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF; RS 742.120) ha servito da base per l’elaborazione della futura ordinanza sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCPF). L’OCPF sarà articolata nel modo seguente: