Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 22 pagine

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Capoverso 3 (maglie dei recinti)

BGK richiede che il testo della nuova ordinanza venga completato nel senso che i recinti devono anche essere sufficientemente tesi. Inoltre, sostiene che la formulazione sulla larghezza delle maglie «nella parte inferiore» sia troppo aperta, non garantendo così la sicurezza degli animali: in altre parole, la larghezza delle maglie dei recinti andrebbe invece regolamentata per la loro intera altezza.

Zoos considera irrealistica la prescrizione secondo cui i cervi non devono potersi impigliare con i palchi nei recinti: infatti, nella stagione degli amori o mentre stanno sviluppando i palchi, i cervi sfregano così fortemente contro la ramina del recinto da riuscire, a volte, a impigliarvisi effettivamente. SAAV sostiene la medesima opinione e richiede quindi l’eliminazione del capoverso 3. Qualora però la disposizione dovesse entrare comunque in vigore, sarebbe necessario prevedere un periodo transitorio.

Commento relativo all’articolo 9

BGK e SVH richiedono lo stralcio della frase «Il recinto deve impedire anche il contatto diretto con gli animali selvatici che vivono liberi in natura», poiché il recinto non può ottemperare a questa prescrizione per tutti gli animali selvatici che vivono liberi in natura (ad es. uccelli, tassi). Il commento relativo alla larghezza delle maglie induce inoltre SVH a ritenere che durante l’elaborazione del testo della nuova ordinanza non si sia fatto capo all’esperienza dei detentori di cervi. Infatti, una larghezza delle maglie di 15 cm è troppo grande per i daini.

Sezione 3: Ratiti

VSKT e praticamente tutti i Cantoni approvano prevalentemente le disposizioni proposte per quanto riguarda la detenzione e il trattamento di ratiti. Le richieste di modifiche sono state presentate in corrispondenza dei singoli articoli.

Anche molte organizzazioni per la protezione degli animali salutano con favore le proposte contenute in questa sezione e chiedono che esse valgano anche per i ratiti portati al seguito dei circhi (PSA, DBT, ATS, TSVL, TSV ZUG, TSNW, TSV URI, GTV; Pro Tier e STVT).

Zoos richiede la modifica del titolo in: «Detenzione di ratiti come negli allevamenti di animali da reddito» o «Detenzione agricola e privata di ratiti», visto che la proposta deriva palesemente dalla vecchia direttiva dell’UFV (in tedesco e francese) intitolata «Haltung von Straussenvögeln in landwirtschaftlichen und privaten Haltungen / Détention des autruches et des autres ratites dans les élevages et par des particuliers» e che il suo campo di applicazione deve rimanere lo stesso. Molte disposizioni di questa sezione non hanno infatti alcun senso se vengono messe in relazione con la detenzione di animali in condizioni da zoo.

Art. 10 Trattamento dei ratiti

Capoversi 1 e 2

I Cantoni considerano sufficiente un controllo almeno una volta al giorno degli animali e delle strutture. Per contro occorrerebbe verificare solo «quando necessario» che nei parchi e nelle stalle non vi siano corpi estranei ed eliminarli.

Capoverso 3

TIR richiede che questa regolamentazione valga per tutti i parchi destinati ad animali selvatici accessibili pubblicamente e suggerisce di integrare il capoverso 3 dell’articolo 10 nelle Disposizioni generali (Sezione 1).

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