Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 22 pagine

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in acquari a scopi di ricerca (ETH-Rat, ETHZ-H, UZH-W, UZH-F, UZH-T, UHZ-N, UniFR-AWO, nonché ResAL).

GPisc ritiene che la disposizione non debba riguardare i bacini di stoccaggio sul ghiaccio nei ristoranti perché in questi ultimi la prescrizione non è attuabile, in particolare in considerazione del fatto che i pesci restano in tali bacini solo per poco tempo.

SAAV e KT JU si dichiarano contrari alla proposta e richiedono l’eliminazione dell’articolo 17 senza nessuna sostituzione.

Art. 18 Bacini

VSKT e i Cantoni citati all’inizio della sezione 5 approvano questa proposta.

SAAV richiede prescrizioni più dettagliate per le diverse specie di pesci, sotto forma di istruzioni tecniche dell’USAV.

Le organizzazioni per la protezione degli animali salutano con favore le prescrizioni relative alla percentuale della superficie che deve essere in ombra e alle condizioni della corrente; tuttavia affermano di non comprendere perché le prescrizioni sulla strutturazione degli acquari (cfr. articolo 17) non debbano applicarsi anche ai bacini esterni. Attirano inoltre l’attenzione sul fatto che in particolare i pesci d’allevamento, alla stregua però anche di altre specie di pesci detenute in bacini esterni, hanno le medesime esigenze in fatto di zone di riposo e di ritiro dei pesci ornamentali detenuti negli acquari (PSA, DBT, ATS, TSVL, TSV ZUG, TSNW, TSV URI, GTV; STVT, OCare, ProTier).

ZTS chiede che la superficie dell’acqua dei bacini esterni debba essere permanentemente in ombra almeno per il 10 %, motivando la richiesta con il fatto che l’altezza del sole cambia nel corso della giornata.

Secondo SVS, il termine «bacini esterni» non è stato definito con sufficiente precisione.

GPisc muove la critica che il parere presentato dalla sua associazione nel quadro dell’elaborazione del Manuale di controllo per le acquacolture non è stato qui preso in considerazione. Una simile regolamentazione non va a beneficio dei pesci e comporta sia un onere supplementare in termini di lavoro di manutenzione, sia costi maggiori. I piscicoltori svizzeri sono nettamente contrari a simili disposizioni.

Sezione 6 e allegato 1: Serpenti velenosi non pericolosi

Art. 19 e allegato 1

VSKT e i Cantoni si dichiarano compattamente contro l’elencazione dei serpenti velenosi non pericolosi e, anzi, richiedono una riformulazione dell’articolo in modo tale che siano elencati i serpenti velenosi rilevanti dal punto di vista medico, soggetti quindi all’obbligo di autorizzazione (una proposta in tal senso è già stata inoltrata all’USAV). Quale conseguenza della riformulazione viene presentata la richiesta di stralciare l’allegato 1. L’attuale allegato di 20 pagine proposto non è uno strumento adatto per le autorità d’esecuzione.

La stessa opinione è condivisa anche dai rappresentanti dell’erpetologia (DGHT, Pogona, AOc, SDeS, IG-T, Zoos), i quali argomentano che un esteso elenco dei «serpenti velenosi non pericolosi» nella pratica risulta essere poco utile e troppo complicato. L’elenco andrebbe inoltre verificato regolarmente al fine di mantenerlo aggiornato e di completarlo in base allo stato attuale della ricerca. I gruppi di interesse citati, attivi nell’ambito della detenzione di rettili, desiderano di conseguenza suggerire di togliere urgentemente tale elenco dall’ordinanza sugli animali selvatici e di sostituirlo invece con una lista dei «serpenti velenosi soggetti all’obbligo

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