Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/17: Tre nuove ordinanze dell'USAV nell'ambito della protezione degli animali · 22 pagine
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SO e KT SO desiderano che il testo venga completato aggiungendo (in analogia all’articolo corrispondente contenuto nel testo dell’avamprogetto dell’ordinanza sulla detenzione di cani e animali da compagnia) che nel caso singolo occorre tenere in debito conto anche la sensibilità al rumore dei singoli esemplari di animali.
Molte organizzazioni per la protezione degli animali salutano con favore l’articolo nel suo principio, ma esprimono scetticismo riguardo, da un lato, all’attuabilità di termini come «occasionale» e «nella misura del possibile» e, d’altro lato, alla valutazione della «sensibilità naturale al rumore» degli animali. Tali organizzazioni richiedono una protezione degli animali sottoposti a rumore nei parchi faunistici, nelle manifestazioni legate a feste e nei parchi divertimenti vicini a parchi per animali, così come nei circhi, dove gli animali nel maneggio sono esposti regolarmente a musica ad alto volume (PSA, DBT, ATS, TSVL, TSV ZUG, TSNW, TSV URI, GTV, OCare e STVT, ProTier, ZTS).
Inoltre, secondo FairFish questo articolo deve essere riformulato in modo tale che le disposizioni si applichino anche ai pesci.
I rappresentanti dell’erpetologia argomentano allo stesso modo, e temono che l’interpretazione di questa prescrizione possa far sì che i suoni causati da apparecchi tecnici come le pompe o gli impianti di ventilazione (necessari per la detenzione degli animali nei terrari) vengano considerati come rumore. La proposta per una precisazione in tal senso contiene tra l’altro anche formulazioni sull’ammissibilità dell’esposizione a fonti sonore con rumori, come quelli presenti nell’ambiente di vita naturale degli animali da terrario.
CENU attira l’attenzione sul fatto che, per i macrosmati, questa norma sulla protezione dal rumore va estesa aggiungendo anche un nuovo articolo riguardante l’esposizione eccessiva agli odori, ad esempio in analogia all’articolo 11 OPAn «Clima nei locali».
Art. 5 Illuminazione
La proposta viene salutata con favore da parte di numerosi Cantoni (ad eccezione invece di SAAV, che vuole l’eliminazione di questo articolo), delle organizzazioni per la protezione degli animali, di ETH-Rat e dei rappresentanti dell’erpetologia (DGHT, IG-T, SDeS, Pogona e AOc). Due organizzazioni (Zoos, DVAT) affermano che è lodevole la volontà di assicurare una riproduzione del ritmo notte-giorno corrispondente all’ambiente di vita naturale delle specie animali detenute, ricreando anche fasi graduali di transizione in penombra, ma mettono in dubbio la praticabilità delle disposizioni contenute nel testo d’avamprogetto soprattutto per motivi tecnici. Infine affermano che le disposizioni non saranno controllabili.
Capoverso 1
TIR richiede di completare il capoverso 1 in modo tale che non sia permessa neanche la detenzione «unicamente in ambienti bui», quindi in totale assenza di luce del giorno.
Un paio di altre organizzazioni per la protezione degli animali vogliono che la disposizione preveda un controllo in particolare negli allevamenti commerciali di pesci, facendo notare che le vasche ivi utilizzate – in parte completamente coperte – secondo loro corrispondono a una detenzione «unicamente in ambienti bui», che di conseguenza non è consentita (PSA, DBT, ATS, TSVL, TSV ZUG, TSNW, TSV URI, GTV, STVT, OCare).
Capoverso 2
I pareri divergono tra i Cantoni per quanto riguarda la quota consentita di illuminazione artificiale e la quota assolutamente necessaria di luce del giorno.
Alcuni Cantoni richiedono la sostituzione di «unicamente» con «prevalentemente», mentre altri desiderano la formulazione «unicamente o prevalentemente»; infine, un altro gruppo vorrebbe eliminare del tutto l’avverbio «unicamente».
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